Professione e Mercato

Ma l’assicurazione può farsi risarcire dall’ausiliario

di Filippo Martini

L’articolo 1 del decreto del ministero della Giustizia del 22 settembre 2016, che ha dato attuazione alle disposizioni sull’assicurazione professionale obbligatoria per gli avvocati introdotte dalla legge 247/2012, prevede che, tra l’altro, le polizze coprano la «responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali».

L’obbligo assicurativo per il titolare del mandato professionale e dello studio di coprire anche il rischio conseguente alla prestazione svolta da suoi collaboratori o dipendenti costituisce una garanzia a favore del terzo danneggiato. Attenzione però: il collaboratore dell’avvocato appare esposto all’azione di rivalsa o di regresso dell’impresa di assicurazione che ha risarcito il danno al cliente ogni volta che l’errore sia attribuibile in tutto o in parte al collaboratore libero professionista.

È questo il profilo delicato dell’obbligo di garanzia dell’avvocato per gli errori dei collaboratori. L’avvocato titolare dello studio (eventualmente insieme ai partner, negli studi associati) è l’unico responsabile per gli atti dei collaboratori; ma la copertura obbligatoria non si estende alla responsabilità professionale personale dei collaboratori, i quali dunque potrebbero rimanere esposti all’azione di recupero del danno pagato, se in tutto o in parte a loro colpevolmente riferibile.

Ciò a maggior ragione se si considera che le polizze professionali normalmente prevedono che l’assicurato sia coperto sempre, anche se la sua responsabilità concorre con quella degli altri. A prevederlo è, del resto, lo stesso decreto ministeriale del 22 settembre 2016, che, all’articolo 1, comma 10, stabilisce: «In caso di responsabilità solidale dell’avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l’assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità dell’avvocato per l’intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali».

Una formula che va intesa nel senso che i collaboratori strutturati del titolare dello studio siano sprovvisti di una propria copertura personale inclusa nel contratto assicurativo del “dominus” e che per tale ragione avranno un analogo onere di assicurarsi tanto per l’attività in proprio esercitata, quanto per l’eventuale azione di regresso che la stessa impresa di assicurazione del titolare del mandato potrebbe esercitare nei loro confronti, una volta accertato il loro grado di partecipazione causale al danno generato al cliente.

Per escludere quest’ultimo profilo di rischio occorre che la polizza espressamente preveda, oltre all’indicazione nominativa delle persone che collaborano con il professionista assicurato, anche una clausola con la quale l’impresa di assicurazione rinuncia alla futura rivalsa verso il collaboratore responsabile, che abbia agito nel solo interesse del titolare del mandato e della polizza.

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