Mancato versamento IVA, causa di non punibilità anche per il superamento della soglia del 10%
Nota a Corte di Cassazione, Sez. III Pen, Sentenza 1 giugno 2022, n. 21258
Con la sentenza 21258/2022 la Corte di Cassazione torna ad esprimersi sul tema del rapporto tra soglie di punibilità e particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e questo in un procedimento per omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter del DLgs. 74/2000).
Dobbiamo dire che in questa sentenza i supremi giudici riprendono la consolidata giurisprudenza per cui la particolare tenuità del fatto è un principio applicabile, laddove l'omissione abbia riguardato un ammontare di poco superiore alla soglia di punibilità come previsto in precedenti arresti della stessa Corte (Cass. n. 12906/2019, Cass. n. 15020/2019, Cass. n. 13218/2016, Cass. n. 40774/2015) ma gli stessi precisano anche che il dato fattuale del modesto superamento della soglia di punibilità può assumere rilevanza solo in presenza delle ulteriori condizioni indicate dall'art. 131-bis c.p. e quindi, in primo luogo, della scarsa gravità complessiva della condotta.
Nel caso in esame a ricorrere per Cassazione è l'imputato che lamenta come la decisione di Appello sia stata molto severa e l'imputato ricorre per due motivi che sono i seguenti:
1) " … Rileva, in particolare, che la Corte territoriale ha argomentato il diniego sul duplice rilievo che , l'importo del tributo il cui versamento era stato omesso superava di 12.000,00 euro la soglia prevista dalla norma incriminatrice e che la società di cui era legale rappresentante l'imputata aveva accumulato un debito nei confronti dell'Erario di rilevantissima entità, disattendendo in tal modo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'indicata esimente può trovare applicazione, in relazione alla fattispecie delittuosa oggetto di contestazione, anche a fronte di un superamento della soglia di punibilità pari al 10% del tributo non versato e attribuendo, nel contempo, rilievo a un dato - il debito erariale - del tutto inconferente e, peraltro, assolutamente generico …";
2) violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 45 cod. pen. e di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di denegata applicazione dell'esimente della forza maggiore. Sostiene al riguardo che i giudici del merito avrebbero negato l'applicabilità di tale causa di non punibilità sull'erroneo rilievo che era indimostrato che l'imputata avesse assunto le dovute iniziative funzionali all'estinzione del debito e che era egualmente non riscontrata la dedotta carenza di liquidità della società, smentendo tale assunto, per un verso, la relazione del dott. M. [omissis], attestante, per l'appunto, l'anzidetta carenza nel momento in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento e, per altro verso, il verbale del 17/12/2015 contenente la determina di presentazione della domanda di concordato preventivo e l'istanza di dilazionamento del debito, acquisiti agli atti all'udienza dibattimentale del successivo 15/11/2016 …".
I due motivi del ricorso vanno esaminati in modo separato e possiamo dare conto di quanto segue.
In merito al primo motivo la Corte di Cassazione indica che "…Fondato e perciò meritevole di accoglimento risulta il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in punto di denegata applicazione dell'esimente della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., sostenendo che la decisione - fondata sul non lieve importo della parte del tributo eccedente la soglia oggetto dell'omesso versamento e sull'entità complessiva del debito contratto nei confronti dell'Erario - contrasterebbe con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'anzidetta causa di non punibilità trova applicazione, con riguardo al delitto in contestazione, anche a fronte di un superamento della soglia di punibilità pari al 10% del tributo non versato ed attribuirebbe, inoltre, specifica rilevanza a un dato - qual è il debito erariale - del tutto inconferente. Rileva al riguardo il Collegio che la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, peraltro evocata dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, è orientata a ritenere che, con riguardo al delitto in contestazione, possa trovare applicazione la menzionata esimente laddove l'omissione abbia avuto ad oggetto importi lievemente eccedenti la soglia di punibilità …".
La Corte di Cassazione scrive anche che "…Merita menzione, in tal senso, la recente pronunzia di legittimità in cui, in relazione a una vicenda concreta in cui l'omissione eccedente la soglia era pari al 4% circa dell'importo di quest'ultima, è stato affermato il principio che «In tema di omesso versamento IVA, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare di poco superiore alla soglia di punibilità, fissata ad euro 250.000,00 dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale» (così Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018, dep. 25/03/2019, C., Rv. 276546-01, nonché, in precedenza, Sez. 3, n. 15020 del 22/01/2019, M., Rv. 275931-01, Sez. 3, n.13218 del 20/11/2015, dep. 01/04/2016, R. V., Rv. 266570-01 e Sez. 3, n. 40774 del 05/05/2015, F., Rv. 265079-01) …".
I giudici aggiungono un punto importante ovvero che "… si ritiene, tuttavia, che, ai fini dell'applicabilità dell'indicata esimente, il dato fattuale del modesto superamento della soglia di punibilità assuma rilevanza solo in presenza delle ulteriori condizioni indicate dall'art. 131-bis cod. pen. e quindi, in primis, della scarsa gravità complessiva della condotta …".
In merito al secondo motivo di ricorso la Corte di Cassazione fa propria una opinione consolidata ovvero afferma che " … In tema di reato di omesso versamento dell'IVA, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'IVA per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo» (così Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Minardi, Rv. 275967-01) …".
Nel complesso una sentenza che segue precedenti ormai noti fermo restando che forse qualche critica sulla correttezza circa l'applicazione ai reati che prevedono una soglia di punibilità del principio della particolare tenuità del fatto potrebbe essere valutato.