Mantenimento dei figli, legittima l'azione di regresso contro il genitore inadempiente
In tema di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, il genitore che ha interamente sostenuto le spese di mantenimento del figlio ha diritto di agire in regresso ex articolo 1299 del codice civile nei confronti dell'altro genitore inadempiente per ottenere la restituzione di quanto in concreto o presumibilmente speso per le esigenze del figlio. Questo è il principio ricordato dal Tribunale di Trento nella sentenza 1211/2014.
I fatti - I protagonisti della vicenda sono i genitori di un bambino i quali durante la gravidanza della donna avevano interrotto qualsiasi rapporto o comunicazione tra loro. A poco più di due anni dalla nascita del loro figlio, in seguito a insistenze da parte della madre e dei parenti di entrambi si arrivava con sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni all'accertamento della paternità e successivamente lo stesso Tribunale quantificava in 300 euro l'importo mensile dovuto dal padre per il mantenimento ordinario del minore. A questo punto la madre agiva in giudizio per ottenere dall'altro genitore il rimborso di quanto speso in via esclusiva per il mantenimento del figlio nei suoi primi tre anni di vita, ovvero dalla nascita sino al momento del versamento del primo importo mensile così come disposto dal Tribunale. Il padre si opponeva sostenendo che la madre con il suo atteggiamento gli avrebbe impedito di vedere il figlio nei suoi primi anni di vita.
Le motivazioni - Per il Tribunale la domanda della madre merita accoglimento. Il giudice ricorda che pacificamente si ritiene che l'obbligazione di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio «si collega, di fatto, allo status genitoriale», vale a dire che per il solo fatto della filiazione e fino al conseguimento dell'indipendenza economica il genitore è tenuto al mantenimento del figlio. E quando a ciò abbia provveduto uno solo dei genitori, spetta a costui «il diritto di agire in regresso per il recupero della quota relativa al genitore inadempiente». Tale azione rientra tra le azioni di regresso fra condebitori solidali di cui all'articolo 1299 del Cc il cui quantum è suscettibile di liquidazione equitativa che trova il suo limite negli esborsi in concreto o presumibilmente sostenuti dal genitore che ha per intero affrontato le spese. Così, nella specie, il giudice ha ritenuto di dover condannare il padre al pagamento nei confronti della madre di 300 euro mensili dalla nascita del bambino sino al versamento del primo importo previsto dal provvedimento del Tribunale.
Tribunale di Trento – Sezione civile - Sentenza 28 novembre 2014 n. 1211