Market abuse, sono retroattive le sanzioni amministrative più lievi
Vanno applicate anche per il passato le più lievi sanzioni amministrative previste per l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato. Perché è incostituzionale la disciplina della fase transitoria dell'entrata in vigore dell'alleggerimento delle misure disposta dal decreto legislativo 72/2015. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 63 depositata ieri e scritta da Francesco Viganò. La pronuncia ha così accolto, sia pure solo in parte, le perplessità avanzate dalla Corte d'appello civile di Milano.
Sul punto, la Consulta ricostruisce innanzitutto l'altalenante, quanto a severità, atteggiamento del legislatore, da quando - era il 1991 - in attuazione di obblighi comunitari l'abuso di informazioni privilegiate venne per la prima volta previsto come delitto nel nostro ordinamento. Di lì in poi le modifiche sono state piuttosto frequenti, con l'inserimento nel 1998 all'interno del Tuf, e poi, nel 2005, anno cruciale, con il netto inasprimento, per il verificarsi di una serie di scandali finanziari (da Parmalat a Cirio), del trattamento punitivo sia sul versante penale sia su quello amministrativo.
In particolare, su quest'ultimo fronte, venne decisa la quintuplicazione di tutte le sanzioni amministrative pecuniarie: per effetto della riforma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate, articolo 187-bis del Tuf, fu elevata a 100mila euro nel minimo e a 15 milioni nel massimo. Una decina di anni più tardi, prima con una delega e poi con il successivo decreto (il n. 72 del 2015) , fu ripristinato (fatta salva un'eventuale possibilità di aumento) l'originario impianto punitivo del 2005, al netto della quintuplicazione, riportando la misura amministrativa tra un minimo di 20mila e un massimo di 3 milioni di euro (limite nel 2018 ricondotto a 5 milioni).
Quanto alla fase transitoria, poi., il decreto non solo escluse espressamente, ricorda la Corte, la retroattività del trattamento più favorevole, ma ne rinviò comunque l'applicabilità al momento dell'entrata in vigore dei regolamenti che Consob e Banca d'Italia avrebbero dovuto adottare. Cosa che avvenne nel 2016.
Ora, la sentenza della Consulta mette in evidenza da una parte come sia assodato il principio della retroattività della legge più favorevole in materia penale, mentre sul fronte amministrativo non esiste un vincolo internazionale che imponga una soluzione analoga. Tuttavia, lo scenario cambia quando le sanzioni amministrative hanno, come nel caso del market abuse, un accentuato contenuto punitivo. Per la Consulta, infatti, «non v'è dubbio che la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 187-bis del Dlgs n. 58 del 1998 abbia natura punitiva, e soggiaccia pertanto alle garanzie che la Costituzione e il diritto internazionale dei diritti umani assicurano alla materia penale, ivi compresa la garanzia della retroattività della lex mitior. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare, in due distinte occasioni, la natura sostanzialmente punitiva della confisca per equivalente prevista per l'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (sentenze n. 223 del 2018 e n. 68 del 2017); ma tale qualificazione deve necessariamente estendersi anche alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per il medesimo illecito, che qui viene immediatamente in considerazione».
Di qui, il passo decisivo per un verdetto di incostituzionalità della fase transitoria, la cui disciplina non può trovare un fondamento giuridico nella necessità di non compromettere i giudizi in corso; a venire compromesso è semmai il diritto degli autori dell'illecito di abuso di informazioni privilegiate «a vedersi applicare una sanzione proporzionata al disvalore del fatto, secondo il mutato apprezzamento del legislatore». Dichiarazione di incostituzionalità che si estende poi anche all'illecito di manipolazione del mercato a causa dell'identico trattamento sanzionatorio.
Corte costituzionale, sentenza 63/2019