Mediaset, spot per Radio 101 rientrano nell’affollamento pubblicitario
La Corte UE, sentenza C-255/21, chiarisce che gli annunci promozionali di programmi radio effettuati su emittenti televisive dello stesso gruppo di imprese, in linea di principio, vanno computati nel limite orario di spot pubblicitari
La pubblicità di un’emittente televisiva per una stazione radiofonica appartenente allo stesso gruppo radiotelevisivo non costituisce un «annuncio dell’emittente relativo ai propri programmi» e dunque non può essere esclusa dai limiti di affollamento pubblicitario televisivo previsti dalla direttiva Ue. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea, sentenza nella causa C-255/21 (Reti Televisive Italiane) chiarendo le modalità con cui va operato il computo del limite orario di spot pubblicitari in televisione.
Gli annunci promozionali di programmi radio effettuati su emittenti televisive dello stesso gruppo di imprese, dunque non possono essere considerati come annunci interni a tali emittenti televisive, come se fossero relativi ai propri programmi. A meno che i programmi oggetto degli annunci siano scindibili dall’attività principale della stazione radio e l’emittente televisiva ne assuma la responsabilità editoriale.
Il caso - Reti Televisive Italiane SpA (RTI), società italiana di servizi di media audiovisivi, proprietaria dei canali televisivi Canale 5, Italia 1 e Rete 4, nel 2017 è stata sanzionata dall’Agcom per violazione della normativa nazionale che fissa un limite di affollamento orario della pubblicità televisiva. Per calcolare la soglia, l’Autorità ha preso in considerazione gli annunci promozionali dell’emittente radiofonica R101 effettuati sui canali televisivi detenuti da RTI. La radio R101, così come RTI, fa parte del gruppo societario Mediaset. Nella difesa, RTI ha sostenuto che gli annunci dell’emittente radiofonica avrebbero dovuto essere considerati annunci di autopromozione (ossia annunci pubblicitari dei suoi propri programmi) e, di conseguenza, essere esclusi dal tempo di trasmissione oraria di pubblicità televisiva.
Il Consiglio di Stato italiano (adito da RTI ai fini dell’annullamento delle sanzioni) ha chiesto alla Corte se la nozione di «annunci dell’emittente» relativi ai propri programmi, che sono esclusi dal calcolo della percentuale del 20% del tempo di trasmissione di spot pubblicitari televisivi, comprenda anche gli annunci promozionali effettuati dal canale televisivo per una stazione radio appartenente al medesimo gruppo societario.
La motivazione - Con la sentenza odierna, la Corte ha risposto negativamente. I servizi di radiodiffusione radiofonici, consistenti in trasmissioni di contenuto sonoro e senza immagini, spiega la Corte, sono diversi dai programmi audiovisivi forniti dall’organismo di radiodiffusione televisiva. E quindi non rientrano nella nozione di «programmi», salvo che siano scindibili dall’attività principale della stazione radio e possano quindi essere qualificati come «servizi di media audiovisivi».
Per poter essere considerati «programmi propri», l’emittente televisiva dovrebbe assumerne la responsabilità editoriale. E cioè esercitare un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi sia sulla loro organizzazione con il potere dunque di stabilire, in via definitiva, l’offerta audiovisiva. Poiché le norme relative al tempo massimo di trasmissione pubblicitaria per ora d’orologio perseguono obiettivi distinti da quelli perseguiti dalle norme sulla concorrenza, la Corte conclude che è il criterio della responsabilità editoriale dei programmi a dover essere preso in considerazione al fine di interpretare l’espressione «propri programmi», e non l’appartenenza delle due emittenti al medesimo gruppo.