Mediazione civile: il punto sulle più recenti sentenze di merito
Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili
Questa settimana si segnalano le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione delegata dal giudice; (ii) sfratto per morosità, giudizio di opposizione e declaratoria di improcedibilità; (iii) mediazione delegata e natura del termine quindicinale per instaurare il procedimento; (iv) condizione di procedibilità e regime delle domande riconvenzionali; (v) procedimento di mediazione obbligatoria e responsabilità precontrattuale; (vi) condizione di procedibilità ed eccezione del terzo chiamato.
ADR – I PRINCIPI IN SINTESI
MEDIAZIONE DELEGATA – Tribunale di Bologna, Sezione II civile, sentenza 7 gennaio 2021, n. 25
La pronuncia precisa che il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Sent. n. 19596 del 2020), secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è il creditore opposto il soggetto onerato ad avviare il procedimento di mediazione, si applica anche in caso di mediazione delegata dal giudice anche se la controversia non verta su materia per cui è obbligatorio il ricorso alla mediazione.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Ravenna, Sezione II civile, sentenza 11 gennaio 2021, n. 27
La sentenza afferma che, nel giudizio di opposizione al procedimento di convalida di sfratto per morosità, qualora, una volta mutato il rito, l'obbligo imposto dal giudice ad esperire il tentativo obbligatorio non sia stato assolto, non avendovi provveduto nessuna delle parti interessate, consegue la declaratoria di improcedibilità del giudizio.
MEDIAZIONE DELEGATA – Tribunale di Crotone, Sezione civile, sentenza 12 gennaio 2021, n. 29
La pronuncia precisa che il termine di quindici giorni assegnato dal giudice per l'avvio della procedura ha natura meramente ordinatoria anche in sede di mediazione delegata, sicché ciò che assume rilevanza, ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda, non è la sua puntuale osservanza, quanto il rituale ed effettivo svolgimento del procedimento entro l'udienza fissata per la verifica dell'integrazione della predetta condizione.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Messina, Sezione I civile, sentenza 2 febbraio 2021, n. 199
Con ampia ed articolata motivazione, la pronuncia afferma che la condizione di procedibilità della domanda prevista dall'articolo 5 del Dlgs n. 28 del 2010 non ricomprende, nel suo perimetro applicativo, anche le domande spiegate in via riconvenzionale.
MEDIAZIONE OBBLIGATORI A – Tribunale di Perugia, Sezione II civile, sentenza 2 febbraio 2021, n. 176
La sentenza chiarisce che nel giudizio introdotto per ottenere il rimborso delle spese sostenute nell'ambito del procedimento di mediazione obbligatoria adducendo la violazione, da parte del convenuto, del dovere di buona fede precontrattuale ex articolo 1337 cod. civ. nel corso del predetto procedimento, le prove documentali aventi ad oggetto le dichiarazioni ed informazioni acquisite durante la procedura conciliativa non sono utilizzabili stante il divieto sancito dall'articolo 10, comma 1, del Dlgs n. 28 del 2010.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Firenze, Sezione II civile, sentenza 11 febbraio 2021, n. 326
La decisione afferma che, in sede di mediazione obbligatoria, l'esperimento del procedimento non costituisce condizione di procedibilità riguardo al terzo chiamato in causa, in quanto l'articolo 5, comma 1–bis, del Dlgs n. 28 del 2020 riferisce chiaramente la condizione di procedibilità solo al rapporto processuale tra attore e convenuto.
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ADR – IL MASSIMARIO
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione delegata – Ambito di applicazione – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Ordinanza del giudice che dispone l'avvio del procedimento di mediazione – Inottemperanza da parte del creditore opposto – Improcedibilità domanda monitoria e revoca decreto ingiuntivo – Sussistenza. (Cpc, articoli 633, 645, 653; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione civile e commerciale, l'effetto dell'improcedibilità del ricorso monitorio conseguente, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, all'omesso esperimento del tentativo di conciliazione da parte del creditore opposto, vale anche nel caso di mediazione delegata dal giudice ed indipendentemente dalla materia oggetto di causa purché si verta in ipotesi di diritti disponibili. Ciò in quanto, una volta disposta dal giudice, la mediazione diventa comunque obbligatoria. Infatti, l'articolo 5 comma 2, del Dlgs n. 28 del 2010, che disciplina la mediazione delegata, adotta una formula identica a quella del comma 1 bis, avendo cura di precisare che in tale ipotesi "…l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale…" (Nel caso di specie, relativo ad una azione esercitata da una compagnia di assicurazioni nei confronti di una società di persone a titolo di regresso in relazione ad una polizza fideiussoria rilasciata in favore di una amministrazione comunale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con un contratto di appalto, il giudice felsineo, rilevato il mancato avvio della mediazione, come pacificamente emerso dalla dichiarazione resa dai procuratori delle parti al verbale di udienza, ha concluso per l'improcedibilità della domanda monitoria proposta, revocando il decreto ingiuntivo ma compensando le spese di giudizio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629).
• Tribunale di Bologna, Sezione II civile, sentenza 7 gennaio 2021, n. 25 – Giudice Roberta Cinosuro
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Materia locatizia – Giudizio di opposizione al procedimento di convalida di sfratto per morosità – Obbligo di introdurre il procedimento di mediazione – Inottemperanza di entrambe le parti – Improcedibilità del giudizio. (Cpc, articoli 153, 154 e 667; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, se l'obbligo di introdurre il procedimento non sia stato assolto "ante causam", il giudice, ai sensi dell'articolo 5, comma 1–bis, del Dlgs n. 28 del 2010, assegna alle parti il termine quindici giorni per presentare la domanda a pena d'improcedibilità dell'azione. In ordine alla natura del termine de quo, mentre una tesi propende per la sua perentorietà in ragione della gravità della sanzione applicata in caso di sua inosservanza, altra opzione lo qualifica come ordinatorio, facendo prevalere il rigoroso dato testuale degli articoli 153 e 154 cod. proc. civ. Tale differenziazione, tuttavia, risulta assolutamente irrilevante ove, come nel caso di specie, la domanda di mediazione non sia stata puramente e semplicemente presentata da nessuna delle parti o, pur qualificando il termine come perentorio ex articolo 153 cod. proc. civ., non sia stata formulata alcuna domanda di rimessione in termini per causa non imputabile alla parte, oppure, ancora, pur considerando il termine come ordinatorio ex articolo 154 cod. proc. civ., non sia stata presentata alcuna istanza di proroga prima della sua scadenza (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione al procedimento di convalida di sfratto per morosità, il giudice adito, rilevato che l'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione non era stato assolto, non avendovi provveduto nessuna delle parti interessate, ha concluso per l'improcedibilità del giudizio compensando le spese di lite).
• Tribunale di Ravenna, Sezione II civile, sentenza 11 gennaio 2021, n. 27 – Giudice Pietro Luigi Giuseppe Baronio
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione delegata – Presentazione domanda di mediazione – Termine di quindici giorni assegnato dal giudice – Natura ordinatoria – Principio enunciato in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. (Cpc, articoli 152, 633, 645, 653; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, il rituale espletamento della procedura di mediazione, anche ove la stessa sia stata disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Dlgs n.28 del 2010, costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la cui omessa integrazione può essere eccepita dalle parti o rilevata dal giudice non oltre la prima udienza successiva. In proposito, deve precisarsi che il termine di quindici giorni assegnato per l'avvio della procedura ha natura meramente ordinatoria, non essendo la sua perentorietà né espressamente prevista dalla legge ex articolo 152, comma 2, cod. proc. civ. né implicitamente desumibile dalla sua funzione, che è esclusivamente acceleratoria. Ad essere essenziale è, quindi, non già l'osservanza del termine assegnato, ma il rituale ed effettivo svolgimento del procedimento di mediazione entro l'udienza fissata per la verifica dell'integrazione della condizione di procedibilità (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme dovute a titolo di corrispettivo di lavori di ristrutturazione, il giudice adito, attesa l'inerzia di entrambe le parti, ha concluso per la declaratoria di improcedibilità della domanda di adempimento spiegata in sede monitoria, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo, compensando tuttavia le spese di lite in ragione del legittimo e ragionevole affidamento riposto dal creditore opposto sul pregresso orientamento giurisprudenziale formatosi prima dell'intervento risolutore del contrasto operato dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629).
• Tribunale di Crotone, Sezione civile, sentenza 12 gennaio 2021, n. 29 – Giudice Alfonso Scibona
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda giudiziale – Ambito applicativo – Domande riconvenzionali – Assoggettamento – Esclusione – Fondamento – Principi espressi con riferimento a domanda riconvenzionale di usucapione spiegata in azione di condanna alla restituzione di quota indivisa di compendio immobiliare rientrante nell'asse ereditario del de cuius. (Cost, articoli 3 e 111; Cpc, articoli 36 e 167; Dlgs . n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, la formulazione della proposizione di esordio dell'articolo 5, comma 1, del Dlgs n. 28/2010 appare quanto mai generica ("…chi intende esercitare in giudizio un'azione […] è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione…"), astrattamente in grado di ricomprendere ogni tipologia di azione, anche quella esercitata dal convenuto in riconvenzione, ovvero, dal terzo chiamato o, dall'attore in riconvenzione verso una delle parti del giudizio. A fronte di siffatta assai ampia dizione normativa, si è osservato che il disposto normativo sembrerebbe riferibile anche al convenuto il quale avanzi domanda riconvenzionale, in quanto l'esclusione di quest'ultima domanda dall'ambito applicativo del citato articolo 5 provocherebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra attore e convenuto al quale verrebbe attribuita una situazione di privilegio illegittima perché contrastante col principio costituzionale di eguaglianza di cui all'articolo 3 Cost.. Nondimeno, tuttavia, appare preferibile la soluzione opposta, nettamente prevalente tra gli interpreti, che esclude la necessità del previo esperimento dell'incombente in presenza di domande riconvenzionali. A favore di tale soluzione militano, infatti, diversi argomenti e, in particolare, pur se il citato articolo 5, non sembra distinguere tra domanda principale e quella riconvenzionale, occorre aver presente la ratio della legge, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, che faccia salvi i principi della ragionevole durata del processo e dell'efficienza ed effettività della tutela giurisdizionale: in base a tale criterio, l'obbligo di preventiva mediazione, avendo come scopo principale quello di evitare l'instaurazione di un giudizio, sarebbe inutile in presenza di domande successivamente proposte rispetto alla principale, dal momento che la funzione dell'istituto, diretta ad impedire l'insorgenza della lite, risulterebbe comunque frustrata, non potendo sortire alcun risultato utile con riferimento ad un processo ormai pendente; peraltro, il predetto articolo 5 stabilisce espressamente che il procedimento di mediazione debba essere esperito "preliminarmente", mentre è evidente che in simili casi il procedimento non potrebbe comunque essere esperito in via preventiva, ma solo a procedimento pendente; inoltre, il procedimento di mediazione non avrebbe l'effetto di definire l'intero contenzioso e l'esperimento della mediazione sulla domanda riconvenzionale non determinerebbe ex se la chiusura del giudizio in corso, dal momento che il tentativo conciliativo è già fallito per la domanda principale e la mediazione per le riconvenzionali non sarebbe preventiva, ma successiva; peraltro, l'obbligo di instaurare il procedimento di mediazione anche in simili casi determinerebbe un allungamento dei tempi del processo, in contrasto con l'articolo 111 Cost., senza possibilità di verificare l'eventuale scopo dilatorio dell'azione del convenuto o del terzo; infine, lo stesso articolo 5 cit. dà facoltà al convenuto di eccepire il mancato tentativo di mediazione e tale va considerato, almeno sotto il profilo formale, chi viene citato in giudizio in base alla domanda principale e non anche l'attore con riferimento alla domanda riconvenzionale, mentre le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità non possono essere interpretate in senso estensivo (Principi espressi con riferimento a formulazione di domanda riconvenzionale di usucapione spiegata in azione di condanna alla restituzione di quota indivisa di compendio immobiliare rientrante nell'asse ereditario del "de cuius").
• Tribunale di Messina, Sezione I civile, sentenza 2 febbraio 2021, n. 199 – Giudice Corrado Bonanzinga
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Domanda avente ad oggetto il rimborso delle spese per violazione, da parte del convenuto, del dovere di buona fede precontrattuale ex articolo 1337 c.c. nel corso del procedimento di mediazione obbligatoria – Prove documentali – Divieto di utilizzo in giudizio – Sussistenza. (Cc, articolo 1337; Dlgs n. 28/2010, articoli 5 e 10)
Nel giudizio introdotto per ottenere il rimborso delle spese sostenute nell'ambito del procedimento di mediazione obbligatoria adducendo la violazione, da parte del convenuto, del dovere di buona fede precontrattuale ex articolo 1337 cod. civ. nel corso del predetto procedimento, le prove documentali aventi ad oggetto le dichiarazioni ed informazioni acquisite durante la procedura conciliativa non sono utilizzabili stante il divieto sancito dall'articolo 10, comma 1, del Dlgs n. 28 del 2010, fatto salvo il consenso della parte convenuta (Nel caso di specie, il giudice adito, rilevato che le prove documentali – proposte conciliative, punti di vista, richieste, chiarimenti etc. – relative al procedimento di mediazione, protrattosi per ben nove mesi per concludersi poi con esito negativo, non erano utilizzabili, in quanto l'oggetto del giudizio coincideva con quello della mediazione e, inoltre, non sussisteva il consenso della convenuta all'utilizzazione delle dichiarazioni e delle informazioni contenute nelle predette prove documentali, ha di conseguenza rigettato la domanda attorea).
• Tribunale di Perugia, Sezione II civile, sentenza 2 febbraio 2021, n. 176 – Giudice Luca Marzullo
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio – Terzo chiamato – Formulazione – Infondatezza. (Cpc, articolo 106; Dlgs n. 28/2010, articol0 5)
In tema di mediazione obbligatoria, l'esperimento del procedimento non costituisce condizione di procedibilità riguardo al terzo chiamato in causa, in quanto l'articolo 5, comma 1–bis, del Dlgs n. 28 del 2020 riferisce chiaramente la condizione di procedibilità solo al rapporto processuale tra attore e convenuto (Nel caso di specie, la sentenza ha confermato l'ordinanza di rigetto dell'eccezione di improcedibilità sollevata dal terzo chiamato in veste di locatario del bene conteso, nell'ambito di un giudizio volto all'accertamento del diritto di proprietà di un bene immobile in virtù di disposizione testamentaria con richiesta di riconsegna e di risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione).
• Tribunale di Firenze, Sezione II civile, sentenza 11 febbraio 2021, n. 326 – Giudice Fiorenzo Zazzeri
Ciaccafava Federico, avvocato
DottrinaMarco Marinaro
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