Mediazione civile: il punto sulle più recenti sentenze di merito
Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili
Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) procedimento monitorio, giudizio di opposizione e parte onerata ad introdurre la procedura conciliativa; (ii) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e domanda riconvenzionale; (iii) mediazione obbligatoria, ambito applicativo ed esercizio dell’azione revocatoria; (iv) mediazione obbligatoria, primo incontro e presupposti di realizzazione della condizione di procedibilità; (v) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e termine assegnato dal giudice per esperire il tentativo conciliativo; (vi) mediazione obbligatoria, controversie condominiali e legittimazione dell’amministratore.
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ADR – I PRINCIPI IN SINTESI
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Torino, sezione I civile, sentenza 12 febbraio 2021, n. 714
La pronuncia applica il principio, enunciato dalle sezioni Unite della Suprema corte al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale insorto sulla “vexata quaestio” (sentenza n. 19596 del 2020), secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo alle controversie soggette a mediazione obbligatoria, l’onere di promuovere la procedura conciliativa è posto a carico della parte opposta, conseguendone, in caso di inottemperanza, la pronuncia di improcedibilità del giudizio e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Corte di Appello di Catanzaro, Sezione I civile, sentenza 25 febbraio 2021, n. 247
Nell’affermare che la domanda riconvenzionale è soggetta, a pena di improcedibilità, al previo esperimento del procedimento di mediazione, la decisione specifica che, in tale ipotesi, il convenuto che la proponga non è tenuto ad intraprendere un autonomo procedimento, potendo, al contrario, utilmente, ai fini dell’esclusione della causa di improcedibilità, partecipare al procedimento attivato dall’attore.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Brescia, Sezione IV civile, sentenza 4 marzo 2021, n. 593
La pronuncia ribadisce che l'azione revocatoria esercitata ex articolo 2901 del Cc non rientra tra le controversie soggette al previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Aosta, Sezione civile, sentenza 8 marzo 2021, n. 73
Aderendo ad un principio espresso dal giudice di legittimità, la sentenza riafferma che, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità può ritenersi avverata qualora una o entrambe le parti comunichino, al termine del primo incontro davanti al mediatore, la propria indisponibilità a procedere oltre.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Vercelli, Sezione civile, sentenza 10 marzo 2021, n. 134
Nel quadro di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la decisione afferma che il termine di quindici giorni disposto dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010 per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria non ha carattere perentorio.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Roma, Sezione V civile, sentenza 24 marzo 2021, n. 5070
La pronuncia, uniformandosi ad un principio già enunciato dal giudice di legittimità, ribadisce che la condizione di procedibilità delle “controversie in materia di condominio” non può dirsi realizzata qualora l'amministratore partecipi all'incontro davanti al mediatore sprovvisto della previa delibera assembleare, da assumersi con la maggioranza di cui all'articolo 1136, comma 2, del Cc, non essendo in tal caso possibile iniziare la procedura di mediazione e procedere al relativo svolgimento.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO
Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Procedimento monitorio - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Ordinanza del giudice per la presentazione della domanda di mediazione - Inottemperanza da parte del creditore opposto - Improcedibilità domanda monitoria e revoca decreto ingiuntivo - Sussistenza. Rimessione in termini di parte opposta - Esclusione. (Cpc, articoli 153, 633, 645, 653; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, non avendo entrambe le parti ottemperato all’ordinanza con la quale il giudice, concessa la provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio, aveva assegnato il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, Dlgs n. 28/2010, ha dichiarato l’improcedibilità del giudizio, revocato il decreto ingiuntivo opposto e compensato tra le parti le spese processuali in ragione del mutato orientamento giurisprudenziale medio tempore intervenuto in conseguenza della pronuncia resa, sulla dibattuta questione, dalle sezioni Unite; sotto tale profilo, il giudice adito ha disatteso l’istanza con la quale parte opposta aveva chiesto di essere rimessa in termini per l’espletamento del procedimento, tenuto conto che, trattandosi di questione interpretativa, non si ravvisavano gli estremi del fatto sopravvenuto non imputabile tale da giustificare il provvedimento di rimessione e che il termine per l’inizio del procedimento di mediazione era stato assegnato ad entrambe le parti e non alla sola parte attrice opponente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629).
• Tribunale di Torino, Sezione I civile, sentenza 12 febbraio 2021, n. 714 – Giudice Di Capua
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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Condizione di procedibilità della domanda giudiziale - Ambito applicativo - Domande riconvenzionali - Assoggettamento - Esperimento del tentativo obbligatorio - Instaurazione di un a utonomo procedimento di mediazione - Necessità - Esclusione - Fondamento - Principio enunciato in relazione a domanda riconvenzionale volta all’accertamento dell’acquisto di un bene immobile per usucapione. (Cc, articolo 1158; Cpc, articoli 36 e 167; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, la domanda riconvenzionale è soggetta, a pena di improcedibilità, al previo esperimento del procedimento. In tale ipotesi, il convenuto che la proponga non è tenuto ad intraprendere un autonomo procedimento di mediazione, potendo, al contrario, utilmente, ai fini dell’esclusione della causa di improcedibilità, partecipare al procedimento attivato dall’attore. Infatti, optando per la soluzione che imponga al convenuto di intraprendere autonomamente un procedimento di mediazione, pur se lo stesso abbia partecipato o possa partecipare al procedimento instaurato dall’attore, là facendo valere le proprie difese ed eventualmente proponendo proprie domande, si arriverebbe ad affermare come necessarie attività ragionevolmente evitabili senza che i fini della mediazione ne risultino comunque menomati o compromessi.
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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Ambito di applicazione - Controversie - Azione revocatoria - Assoggettabilità - Esclusione - Fondamento. (Cc, articolo 2901; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, l’indagine relativa alla perimetrazione del campo di applicazione della disposizione di cui all’articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28/2010 deve essere condotta con stretto riguardo alla “causa petendi” ed alla sua riconducibilità alle materie contemplate dalla norma citata. Da ciò consegue che, pur costituendo la materia dei contratti bancari il contesto contrattuale in seno al quale insorgono i crediti poi oggetto di tutela giudiziaria, deve escludersi che la condizione di procedibilità ivi posta possa trovare applicazione anche con riguardo alle domande revocatorie né in via diretta, né in via analogica, trattandosi di disposizione istitutiva di un’ipotesi di cosiddetta giurisdizione condizionata, che, in quanto tale, deve essere ritenuta di stretta interpretazione (Nel caso di specie, il giudice adito ha respinto l’eccezione di improcedibilità sollevata dai convenuti in relazione ad una domanda introdotta nei loro confronti quali genitori da una banca al fine di ottenere la revoca ex articolo 2901 del codice civile dell’atto di donazione di un bene immobile disposto in favore dei propri figli).
• Tribunale di Brescia, Sezione IV civile, sentenza 4 marzo 2021, n. 593 – Giudice Pernigotto
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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Condizione di procedibilità della domanda giudiziale - Avveramento - Condizioni - Comunicazione resa dalle parti al termine del primo incontro davanti al mediatore di non voler procedere oltre - Sufficienza. (Dlgs n. 28/2010, articoli 5 e 8)
Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal Dlgs n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'articolo 5, comma 1-bis, del medesimo decreto, è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste. La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice adito ha ritenuto infondata l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte opponente per mancato esperimento di mediazione preventiva obbligatoria, essendo pacificamente emerso, dal verbale di mediazione negativo allegato alla comparsa costitutiva di parte ricorrente opposta, che la mediazione fosse stata esperita ritualmente tra le parti, seppure quest’ultime, comunque comparse, avessero in quella sede dichiarato di non voler avviare un’effettiva mediazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
• Tribunale di Aosta, Sezione civile, sentenza 8 marzo 2021, n. 73 – Giudice Bonfilio
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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Presentazione domanda di mediazione - Termine di quindici giorni assegnato dal giudice - Carattere perentorio - Configurabilità - Esclusione - Principio enunciato in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. (Cpc, articolo 152; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, il termine di quindici giorni disposto dal giudice, ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, per introdurre il procedimento non è un termine perentorio. Infatti, la disposizione in esame non pone alcuna conseguenza in caso di mancato rispetto del termine de quo, né lo stesso può ritenersi di carattere perentorio, non corrispondendo lo stesso ad un termine processuale al quale applicare il disposto di cui all’articolo 154 del codice di rito (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice adito ha ritenuto infondata l’eccezione di improcedibilità dell’opposizione sollevata dalla banca opposta per aver parte opponente, in violazione del termine previsto dall’articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, introdotto la procedura conciliativa con un ritardo di nove giorni rispetto alla data di scadenza del termine concesso dal giudice contestualmente alla concessione della provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio).
• Tribunale di Vercelli, sezione civile, sentenza 10 marzo 2021, n. 134 – Giudice Barbuto
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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Ambito di applicazione - Controversie in materia di condominio - Partecipazione dell'amministratore - Previa delibera assembleare di autorizzazione - Necessità - Mancanza - Conseguenze. (Cc, articoli 1130 e 1136; Disposizioni di attuazione Cc, articolo 71–quater; Dlgs n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria relativa a controversie in materia condominiale, l’amministratore non può partecipare alle attività di mediazione in assenza di autorizzazione, atteso che in tal caso sarebbe sprovvisto del mandato necessario per disporre dei diritti sostanziali rimessi alla mediazione e, dunque, nei fatti, privo del potere occorrente per la soluzione della controversia. In sostanza, l’amministratore con la delibera autorizzativa riceve dall’assemblea del condominio che rappresenta l’avallo a disporre della lite, vale a dire di negoziare sulla “res” controversa, salva poi la ratifica da parte dell'assemblea in una fase successiva della proposta di mediazione. Mancando tale delibera, l’amministratore risulta privo dei necessari poteri e, dunque, inidoneo non solo a manifestare la volontà dell’ente, ma anche ad assumere qualsivoglia decisione vincolante per la parte rappresentata a fini conciliativi. La lettera dell'art. 71-quater, comma 3, disposizioni di attuazione codice civile porta, in definitiva, a concludere che la condizione di procedibilità delle controversie in materia di condominio non possa dirsi realizzata allorché, come avvenuto nel caso in esame, all'incontro davanti al mediatore l'amministratore partecipi sprovvisto della previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, comma 2, del codice civile, non essendo in tal caso “possibile” iniziare la procedura di mediazione e procedere con lo svolgimento della stessa (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 8 giugno 2020, n. 10846).
• Tribunale di Roma, Sezione V civile, sentenza 24 marzo 2021, n. 5070 - Giudice Berti