Civile

Mediazione effettiva anche per la pubblica amministrazione

La Pa ha il dovere giuridico di partecipare attivamente alla procedura osservando la lettera e lo spirito della legge

di Marco Marinaro

La mediazione non può dirsi esperita senza la presenza personale delle parti, sia pur rappresentate dai loro avvocati. Occorre dunque disporre l’effettivo svolgimento della procedura limitando a casi eccezionali l’ipotesi che la parte sia sostituita da un rappresentante sostanziale munito dei necessari poteri, con l’assistenza dell’avvocato. Il giudice, inoltre, può valutare il comportamento delle parti in relazione all’avveramento della condizione di procedibilità anche per l’applicazione dell’articolo 92 del Codice di procedura civile in caso di trasgressione dei doveri indicati dall’articolo 88 del Codice e per l’applicazione dell’articolo 96. Sono le conclusioni cui perviene con un’articolata ordinanza del 14 marzo 2022 il Tribunale di Verona (estensore Burti) in materia di responsabilità sanitaria, per cui è prevista la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale in alternativa alla consulenza tecnica preventiva con finalità conciliative (si veda anche la banca dati MedyaPro).

La lite ha per oggetto la quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in favore del coniuge e del figlio del de cuius. Il giudice, nel disporre il mutamento del rito sommario di cognizione in rito ordinario e contestualmente la mediazione obbligatoria per legge, chiarisce le ragioni della inadeguatezza del sistema ambrosiano non basato sul sistema a punti per questa tipologia di danno e anche di quello capitolino che non appare completamente persuasivo pur se ispirato a un criterio modulare (alla luce della sentenza 10579/2021 della Cassazione). La causa segue a una sentenza passata in giudicato, che ha accertato in favore di altre due figlie la responsabilità della struttura sanitaria pubblica per il decesso del genitore (coniuge e padre dei ricorrenti), recependo le valutazioni della consulenza tecnica d’ufficio.

Contestualmente, il tribunale, nel motivare la decisione di esperire la mediazione, «dando indicazioni alle parti e al mediatore in una logica di circolarità e di incontro tra la procedura alternativa di composizione delle controversie e la sede processuale», individua il perimetro dei danni potenzialmente risarcibili (iure proprio e iure hereditario), fornendo indicazioni anche sulla eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta («occorrerà in sede di mediazione, ai fini della transazione, approfondire se vi siano eventualmente stati atti con effetti interruttivi istantanei ed eventualmente anche permanenti della prescrizione»).

Sussistendo quindi «seri elementi di discussione sulla cui base utilmente percorrere una procedura di mediazione», il giudice valuta se il tentativo di mediazione svolto preventivamente quale condizione di procedibilità sia stato «utilmente esperito» con specifico riguardo anche alla partecipazione dell’ente pubblico e giunge a ritenere di dover rinviare la parti in mediazione.

E proprio con riguardo alla pubblica amministrazione, il Tribunale, nel richiamare anche i principi della legge delega di riforma del processo civile (206/2021), ribadisce come la Pa «il dovere giuridico (…) di partecipare attivamente alla procedura di mediazione osservando non soltanto la lettera, ma anche lo spirito della legge». In tal senso, più volte la Corte dei conti ha rimarcato come sia censurabile anche la scelta di non concludere una transazione palesemente vantaggiosa.

In conclusione, il giudice nel disporre lo svolgimento di un tentativo effettivo di mediazione invita le parti a scegliere un organismo che non ponga limiti temporali alla durata del primo incontro e di quelli successivi, considerata l’esigenza al fine conciliativo dello svolgimento di incontri e dialoghi approfonditi con l’assistenza di un mediatore professionista. Non senza precisare che la mancata partecipazione in mediazione della struttura sanitaria non potrà essere giustificata adducendo motivi che attengono al rapporto con la compagnia assicuratrice (rimasta contumace anche nel processo) e, quindi, al rifiuto di questa di indennizzare i danneggiati.

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