Mediazione, niente parcella al legale che non informa il cliente
È annullabile il contratto di patrocinio tra l’avvocato e il suo assistito. Non rileva se è obbligatorio o meno tentare la procedura prima di agire in giudizio
È annullabile il contratto di patrocinio stipulato tra l’avvocato e il suo assistito quando viene omessa l’informativa sulla possibilità di avvalersi della procedura di mediazione, anche in assenza dell’obbligo di esperirla e a prescindere da ogni incidenza sulla procedibilità della domanda. Sono le conclusioni cui perviene la Cassazione con l’ordinanza 35971 del 7 dicembre 2022 in un giudizio instaurato da un avvocato per ottenere la liquidazione del compenso professionale per l’assistenza prestata in favore di un condominio in un procedimento per accertamento tecnico preventivo.
La vicenda
Nel caso sottoposto all’esame della Cassazione, l’avvocato lamentava che la Corte d’appello gli avesse riconosciuto per l’attività professionale prestata soltanto un indennizzo in base all’articolo 2041 del Codice civile, che disciplina l’arricchimento senza causa. I giudici di secondo grado avevano invece annullato il contratto d’opera professionale per la mancata allegazione dell’informativa prevista dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 28/2010 in materia di mediazione.
In base a questa norma, infatti, l’avvocato – all’atto del conferimento dell’incarico – è tenuto a informare l’assistito «della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione» (oltre che delle agevolazioni fiscali previste dalla legge) e «dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale». Tale informativa «deve essere fornita chiaramente e per iscritto» (e deve essere allegata all’atto introduttivo del giudizio), a pena di annullabilità del contratto tra avvocato e assistito.
La decisione
La Cassazione, nel confermare la pronuncia resa in appello, chiarisce che la carenza di informativa è idonea di per sé a rendere annullabile il contratto di patrocinio in quanto prescinde del tutto dalla facoltatività o dalla obbligatorietà della mediazione. D’altronde, l’articolo 4 del decreto legislativo 28/2010, in vigore dal 20 marzo 2010, non è stato oggetto delle censure contenute nella sentenza 272 del 2012 della Corte costituzionale e della successiva riforma adottata nel 2013. Per cui correttamente la Corte d’appello, nel dichiarare l’annullamento del contratto d’opera professionale, ha riconosciuto all’avvocato un indennizzo quantificato nei limiti previsti dall’articolo 2041 del Codice civile.
In ogni caso, come precisa l’ordinanza, il documento contenente l’informativa «non può identificarsi con la procura ad litem, dalla quale si distingue per oggetto e funzione». Sul punto, la Cassazione aveva già chiarito che il fatto che il documento che contiene l’informativa sia firmato dall’assistito e debba essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio, non rende l’informativa stessa equipollente della procura alle liti. Infatti, la sottoscrizione «non conferisce lo ius postulandi, né integra sotto alcun profilo il contenuto del successivo atto introduttivo del giudizio, ma documenta l’adempimento di un obbligo legale d’informazione gravante sull’avvocato nell’ambito del rapporto di diritto sostanziale che questi ha con il cliente; tant’è che il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione» (Cassazione, sentenza 13886 del 2016).
Ciaccafava Federico, avvocato
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