Mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale?
La condizione di procedibilità nella mediazione delegata e facoltativa, le misure disposte durante l'emergenza epidemiologica
CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ E CONTROVERSIE SOGGETTE
Nel regime introdotto dal D.lgs. n. 28 del 2010, il legislatore ha previsto, per le controversie relative ad una serie di materie espressamente individuate (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari) che l'esperimento del procedimento di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciò significa che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a tali controversie, è tenuto, assistito dall'avvocato ed a pena di improcedibilità della domanda, ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione (art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010).
CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ ED EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
Accanto alle previsioni di carattere generale contenute nel citato D.lgs. n. 28 del 2010, una nuova ipotesi di mediazione obbligatoria è stata introdotta dal legislatore. Si tratta del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Dopo aver disposto che il rispetto delle misure di contenimento stabilite dal richiamato decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 cod. civ., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti (cfr., art. 3, comma 6–bis), il legislatore ha poi previsto espressamente che nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al citato decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del citato comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'art. 5 del D.lgs. n. 28 del 2010, costituisce condizione di procedibilità della domanda (cfr., art. 3, comma 6–ter).
CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ E MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
Nel regime del D.lgs. n. 28 del 2010, l'improcedibilità della domanda giudiziale deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. In tale ipotesi, il giudice dovrà rinviare l'udienza fissando alle parti un termine per consentire l'avvio del procedimento di mediazione. In particolare, il giudice il quale rilevi il mancato avveramento della condizione di procedibilità, assegna alle parti un termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Ove invece il giudice rilevi la c.d. "pendenza" del procedimento di mediazione, ovvero che il procedimento risulta avviato, ma non ancora concluso, allora fissa alle parti una successiva udienza dopo la scadenza del termine trimestrale di durata legale del procedimento (art. 5, comma 1–bis, del D.lgs. n. 28 del 2010).
CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ E MEDIAZIONE DELEGATA
Inoltre, nel caso in cui il giudice, anche d'appello, previa valutazione della natura della causa, dello stato dell'istruzione e del comportamento delle parti, disponga l'esperimento del procedimento di mediazione, allora il suo svolgimento diviene parimenti condizione di procedibilità della domanda. Il giudice può allora disporre che le parti attivino il procedimento di mediazione, a pena di improcedibilità, entro l'udienza di precisazione delle conclusioni o, se non prevista, entro l'udienza di discussione. Il giudice comunque assegna alle parti un termine di quindici giorni per l'attivazione del procedimento di mediazione e rinvia l'udienza nel rispetto del predetto termine di tre mesi durata dello stesso (art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 28 del 2010).
CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ E PRIMO INCONTRO
La disciplina del Dlgs. n. 28 del 2010 prevede che quando l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale "la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo" (art. 5, comma 2-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010). La previsione normativa deve essere coordinata con la disciplina legale del primo incontro, nel corso del quale il mediatore, chiarita la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, invita le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione (art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28 del 2010).
CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ E GRATUITO PATROCINIO
Si ricorda infine che quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ovvero è disposta dal giudice nei casi previsti dal Dlgs. n. 28 del 2010, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 28 del 2010).
PER APPROFONDIRE
FOCUS GIURISPRUDENZIALE
Condizione di procedibilità/Primo incontro
Condizione di procedibilità/Giudizio sommario di cognizione
Condizione di procedibilità/Giudizio di appello
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*Il cointributo è tratto dal Percorso di giurisprudenza - Mediazione civile e commerciale, curato per Plus Plus 24 Diritto dall'Avv. Federico Ciaccafava