Civile

Mediazione, i requisiti per restare nel registro

Il ministero della Giustizia detta i requisiti per mantenere l’iscrizione nel registro degli organismi di mediazione civile e commerciale (oltre che per gli enti di formazione) nel solco della riforma Cartabia

immagine non disponibile

di Marco Marinaro

Il ministero della Giustizia detta, con una circolare del 5 aprile scorso, i requisiti per mantenere l’iscrizione nel registro degli organismi di mediazione civile e commerciale (oltre che per gli enti di formazione) nel solco della riforma Cartabia (Dlgs n. 149/2022).

Il termine per l’adeguamento scadrà il prossimo 30 aprile e da via Arenula giunge agli operatori del settore una circolare che mira a “colmare” il vuoto determinato dalla mancata tempestiva adozione della normativa secondaria (per la necessaria revisione del vigente Dm n. 180/2010).

La circolare appare articolata posto che indica per ciascuno dei requisiti fissati dalla norma primaria le modalità che dovranno essere adottate sia dagli organismi di mediazione (quindi dai mediatori) sia dagli enti di formazione (dai formatori). Per gli organismi di mediazione, ad esempio, si richiede – quanto all’organizzazione – anche un numero di mediatori iscritti proporzionale al numero delle sedi proprie e un numero di addetti di segreteria nell’ordine di almeno uno ogni duecento procedure di mediazione. Viene poi indicato il requisito dell’oggetto sociale o dello scopo associativo esclusivo esonerando gli enti pubblici e in particolare gli ordini professionali forensi, i consigli degli altri ordini professionali e le camere di commercio in virtù del loro particolare status riconosciuto dalla normativa primaria.

Aggiornati anche i requisiti di qualificazione professionale relativi al responsabile dell’organismo e dei mediatori prevedendo uno specifico aggiornamento sulla riforma mediante la frequenza di un corso di diciotto ore. Considerati i tempi ristretti per l’adeguamento (le istanze dovranno essere presentate tramite piattaforma informatica ministeriale – in fase di aggiornamento - dal 24 al 30 aprile prossimi pena la sospensione per dodici mesi) per taluni requisiti viene consentito di dichiarare l’impegno all’ottenimento dello stesso.

Infine, la circolare precisa che talune norme della riforma sono entrate in vigore il 28 febbraio scorso, in particolare quella che disciplina la mediazione secondo modalità telematiche (articolo 8-bis del Dlgs n. 28/2010). Viene chiarito che la norma primaria obbliga tutti gli organismi di mediazione a prevedere nel regolamento tale modalità di svolgimento della procedura. Questi dovranno dunque organizzarsi per consentire lo svolgimento degli incontri da remoto se richiesto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©