Mercato dell’oro, il quadro sugli obblighi antiriciclaggio e le recenti modifiche in via di approvazione
Le operazioni in oro per cui è disposto l’obbligo di dichiarazione alla Banca d’Italia e le recenti modifiche, approvate in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sull’adeguamento della Legge 7/2000 al Regolamento (UE) 2018/1672 del 23 ottobre 2018
Obblighi antiriciclaggio delle operazioni in oro in Italia
L’art. 1, comma 2 della legge del 17 gennaio 2000, n.7, Nuova disciplina del mercato dell’oro, dispone l’obbligo di dichiarare alla Banca d’Italia tutte le operazioni in oro, nonché i trasferimenti al seguito da e verso l’estero di oro, il cui importo sia uguale o superiore alla soglia pari a euro 12.500.
Ai fini delle segnalazioni si fa riferimento all’oro da investimento (art.1 comma 1, lett. a, legge 7/2000) e al materiale d’oro a uso prevalentemente industriale (art.1 comma 1, lett. b, legge 7/2000). I dati contenuti nelle dichiarazioni sono resi disponibili alle autorità competenti per fini fiscali, antiriciclaggio, di ordine e di sicurezza pubblica.
Più nel dettaglio, la legge 7/2000 statuisce che:
- le operazioni in oro effettuate sul territorio nazionale e i trasferimenti al seguito dall’estero di oro di importosuperiore a euro 12.500, relativi a un dato mese di riferimento, devono essere dichiarati allaUnità d’Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca d’Italia entro la fine del mese successivo a quello nel quale l’operazione è stata compiuta (segnalazione mensile a consuntivo).
La comunicazione di tali operazioni in oro deve contenere: i dati identificativi del dichiarante, i dati identificativi della controparte, la data e il tipo di operazione; la tipologia e il quantitativo di oro puro espresso in grammi; il valore dell’oro che, se non diversamente concordato dalle parti, è desunto dalla quotazione dell’oro alla data in cui viene concluso il trasferimento.
Nell’ipotesi di più operazioni della stessa natura eseguite con la stessa controparte nel mese di riferimento, si effettua un’unica dichiarazione che indica anche il numero, il quantitativo e il valore complessivo delle operazioni effettuate; - le operazioni di trasferimento al seguito verso l’estero devono essere comunicate alla UIF prima dell’attraversamento della frontiera (dichiarazioni preventive). Nel caso di specie, al momento dell’attraversamento della frontiera, l’oro dovrà essere accompagnato dalla seguente documentazione: i) copia della dichiarazione e della relativa lettera di trasmissione; ii) nel caso la dichiarazione preventiva (riferita al trasferimento al seguito verso l’estero) faccia riferimento a un atto di disposizione sull’oro, dovrà essere indicata nella dichiarazione preventiva anche la natura dell’atto dispositivo e i dati identificativi della controparte. I dati riferiti a detta operazione dovranno successivamente essere inclusi nella segnalazione mensile a consuntivo.
La comunicazione UIF in tema di dichiarazione delle operazioni in oro del 1 agosto 2014 disciplina l’invio telematico alla UIF delle operazioni in oro sul portale Infostat-UIF. Più nel dettaglio, le seguenti operazioni sono sottoposte all’obbligo di dichiarazione:
- l’acquisto o la vendita di oro, il prestito d’uso, il conferimento in garanzia, il trasferimento di oro al seguito da e verso l’estero, il trasferimento di oro a titolo di donazione e di successione mortis causa e qualunque altra operazione non finanziaria in oro;
- le operazioni finanziarie in oro, compiute dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 della Legge 7/2000, qualora diano luogo alla consegna materiale dell’oro.
L’obbligo dichiarativo non sussiste nell’ipotesi:
- in cui più operazioni della stessa natura eseguite con la stessa controparte, ciascuna di importo inferiore alla soglia prevista, si configurino, anche nell’arco della stessa giornata, come singoli e separati contratti;
- in cui nelle operazioni in oro sia parte la Banca d’Italia;
- le operazioni finanziarie in oro e le operazioni non finanziarie in oro siano poste in essere tra banche e intermediari finanziari ovvero tra banche o succursali situate all’estero;
- le operazioni in oro da gioielleria e, in ogni caso, quelle aventi a oggetto oro sotto forma di prodotto finito, sia nuovo che usato da lavorare o da riparare, sia in condizioni di rottame o rifiuto da destinare a successiva fusione per ricavarne altro oro di tipo diverso da quello di cui dall’articolo 1, comma 1, della Legge 7/2000;
- le operazioni in oro per la componentistica elettronica e per scopi medici e diagnostici;
- le operazioni in oro in conto lavorazione o deposito, in visione o in prova. Dette operazioni, nel caso vengano perfezionate con l’estero, devono essere supportate da documentazione doganale.
I soggetti obbligati alla dichiarazione sono:
- coloro che, a qualsiasi titolo, trasferiscono l’oro;
- nell’ipotesi di successione mortis causa, è tenuto alla dichiarazione il soggetto che succede nella titolarità dell’oro;
- in caso di operazioni in oro compiute con soggetti non residenti né aventi sede legale in Italia, è tenuta alla dichiarazione la parte residente o avente sede legale in Italia;
- nell’ipotesi parte dell’operazione sia una banca o un operatore professionale, l’obbligo dichiarativo è in capo a questi ultimi. L’esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, può essere svolto da banche e, previa comunicazione alla Banca d’Italia, da soggetti aventi i seguenti requisiti (articolo 1, comma 3, della Legge 7/2000): forma giuridica di società per azioni, o di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata, o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni; oggetto sociale che comporti il commercio di oro; possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385/1993);
- nell’ipotesi di operazioni di trasferimento di oro al seguito da e verso l’estero, al di fuori dei casi relativi agli atti di disposizione sull’oro, la dichiarazione è effettuata dal soggetto per conto del quale il trasferimento viene effettuato;
- per le operazioni finanziarie in oro la dichiarazione per l’oro consegnato o ricevuto è effettuata dalle banche o dagli intermediari finanziari.
Sono esclusi dall’obbligo dichiarativo gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto lavorazione, a un titolare del marchio di identificazione di cui al D.Lgs. n. 251/99, Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell’articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128.
L’articolo 4 della Legge 7/2000 prevede la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni per:
- chiunque disponga o effettui il trasferimento di oro da o verso l’estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito senza esservi legittimato;
- chiunque effettui l’esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, senza averne dato comunicazione alla Banca d’Italia ovvero in assenza dei requisiti richiesti;
Le violazioni degli obblighi dichiarativi ai fini antiriciclaggio all’UIF (articolo 1, comma 2, Legge 7/2000) sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo del 10% a un massimo del 40% del valore negoziato.
Per l’accertamento delle violazioni degli obblighi dichiarativi ai fini antiriciclaggio e per l’irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del Testo Unico delle norme di legge in materia valutaria(D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148) in base alle quali i poteri di accertamento e sanzionatori spettano alla Banca d’Italia che può derogare i poteri di natura valutaria al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza.
Pertanto, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 231/2007, i militari appartenenti al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria - nonché i militari appartenenti ai reparti della Guardia di Finanza ai quali il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria deleghi le ispezioni e i controlli antiriciclaggio - possono eseguire ispezioni e controlli antiriciclaggio nei confronti dei soggetti obbligati all’osservanza delle disposizioni antiriciclaggio non vigilati dalle autorità di vigilanza di settore.
Recente modifica della disciplina nel mercato dell’oro
Il Consiglio dei Ministri dello scorso 4 settembre ha approvato - in esame preliminare - un decreto legislativo che adegua le disposizioni contenute nella Legge 7/2000 al Regolamento (UE) 2018/1672 del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005. Tale adeguamento normativo ha avuto impulso dalla Legge Delega n. 15 del 21 febbraio 2024 che, tra l’altro, invocava di emendare la Legge 7/2000 allo scopo di evitare che le disposizioni contenute nella Legge 7/2000confliggessero con gli obblighi dichiarativi sulle operazioni in oro introdotti dal Regolamento UE sulla base dell’equiparazione dell’oro (sotto forma di monete con un tenore in oro di almeno il 90 % e lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5 %) al denaro contante.
Il decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri:
- abbassa la soglia da 12.500 euro a 10.000 euro per la comunicazione telematica all’UIF delle operazioni in oro effettuate sul territorio nazionale e i trasferimenti al seguito dall’estero di oro previsti dalla Legge n. 7/2000, equiparando tale normativa a quella prevista dalla disciplina valutaria;
- estende il novero delle operazioni in oro soggette a obbligo dichiarativo includendovi anche quelle in cui non vi sia stata consegna di oro e prevedendo che l’obbligo di dichiarazione sussista anche in relazione a operazioni della stessa natura eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte che siano singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e comunque complessivamente pari o superiori a 10.000 euro.
- esclude l’obbligatorietà della comunicazione telematica all’UIF delle operazioni in oro effettuate sul territorio nazionale e i trasferimenti al seguito dall’estero di oro previsti dalla Legge n. 7/2000, nell’ipotesi in cui l’operazione sia soggetta agli obblighi di dichiarazione e di informativa di cui al Regolamento UE 2018/1672 e al D.Lgs. n. 195/2008, Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005;
- amplia la definizionedi oro da investimento e materiale d’oro;
- impone che le comunicazioni obbligatorie riferite all’esercizio in via professionale del commercio di oro vengano trasmesse all’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) e non più alla Banca d’Italia. Tale modifica normativa prevede che l’OAM già tenutario del Registro degli Operatori Compro Oro, gestirà anche l’Elenco degli Operatori Professionali in Oro che verranno accolti in una specifica sezione del Registro Compro Oro;
- emenda la disciplina relativa alle sanzioni in materia di attività professionale di commercio di oro e di dichiarazioni delle operazioni in oro.
Obblighi in capo alle società di importazione di stagno, tantalio e tungsteno e oro (3TG), provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio
Nel maggio 2017, il legislatore europeo ha adottato il Regolamento (UE) 2017/821 (Regolamento sui minerali di conflitto) che ha introdotto obblighi in materia di due diligence nella supply chain per gli importatori dell’UE di stagno, tantalio e tungsteno e oro (3TG), provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio, allo scopo di arginare l’introduzione nel mercato europeo di minerali di conflitto, evitare che le fonderie e raffinerie (sia a livello globale che nel territorio dell’UE) utilizzino detti minerali e impedire che i lavoratori delle miniere fossero vittime di abusi.
Il Regolamento sui minerali di conflitto riguarda i cosiddetti 3TG perché sono i quattro minerali e metalli più frequentemente correlati ai conflitti armati e alle relative violazioni dei diritti umani e impone alle imprese UE di garantire l’importazione di detti minerali solo da fonti responsabili e si propone di contribuire ad arginarne il commercio per mitigare il rischio che per la loro estrazione venga utilizzato lavoro forzato (anche minorile) o che con i profitti derivanti dalla loro commercializzazione vengano finanziati conflitti armati.
Il governo italiano ha adottato il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 13, che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento sui minerali di conflitto. Il D.Lgs. 13/2021 designa il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) quale Autorità nazionale competente per l’applicazione del Regolamento (UE) 2017/821, il quale effettua periodicamente attività di monitoraggio e valutazione dell’impatto del Regolamento (UE) 2017/821 sulle PMI italiane, attraverso indagini specifiche, anche in collaborazione con le associazioni di categoria che le rappresentano.
Gli importatori unionali forniscono al MIMIT, su sua richiesta, le informazioni relative al regime adottato per l’esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento dei minerali e metalli (3TG) originari da zone di conflitto o ad alto rischio, in conformità agli obblighi previsti dal Regolamento sui minerali di conflitto.
Il D.Lgs. 13/2021 stabilisce anche i controlli ex post nei confronti degli importatori italiani che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 2017/821, compresi gli importatori che partecipano ai regimi per l’esercizio del dovere di diligenza riconosciuti dalla Commissione europea e gli importatori che si approvvigionano da fonderie e raffinerie responsabili globali, che figurano nell’elenco della Commissione istituito dall’articolo 9, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2017/821. Il MIMIT, acquisito il parere del Comitato per il coordinamento delle attività, istituito presso lo stesso dicastero, definisce il programma annuale dei controlli ex post, tenuto conto delle informazioni fornite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli o da terzi.
Tutti gli importatori che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento sui minerali di conflitto - il cui volume di importazione annuo è pari o superiore alle soglie relative al volume annuo (kg) indicate nell’Allegato I del medesimo Regolamento - sono soggetti ai controlli ex post. Tali controlli vengono eseguiti in via prioritaria nei confronti degli importatori che presentano i più alti volumi d’importazione annui o che importano minerali e metalli direttamente da zone di conflitto o ad alto rischio o le attraversano, in ossequio all’articolo 14 del Regolamento (UE) 2017/821.
Il MIMIT comunica all’importatore l’avvio della procedura di controllo ex post e la richiesta di fornire le informazioni e la documentazione volte a dimostrare l’esercizio del dovere di diligenza lungo la supply chain, la documentazione relativa ai rapporti di audit effettuati da un soggetto terzo indipendente in ossequio agli obblighi introdotti nel Regolamento sui minerali di conflitto, nonché ogni altra informazione, documentazione e chiarimenti che il MIMIT ritenga necessari per accertare il rispetto degli obblighi del più volte richiamato Regolamento europeo.
Il D.Lgs. n. 13/2021 consente al MISE di effettuare attività ispettiva nei locali aziendali dell’importatore e che potrà avvalersi, oltre che di proprio personale ministeriale, anche di enti strumentali o di altri soggetti pubblici. La procedura di controllo ex post deve concludersi entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell’avvio della stessa all’importatore, dando notizia del suo esito all’interessato. Il termine indicato può essere sospeso in caso di richiesta di integrazioni documentali, chiarimenti o ispezioni presso i locali aziendali. L’articolo 7 del D.Lgs. n. 13/2021 consente al MIMIT di irrogare sanzioni amministrative all’importatore che non adempia alle richieste avanzate dalla stessa autorità:
- sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro per l’importatore che, entro i termini, non ottemperi alle richieste o che non consenta l’esecuzione delle ispezioni del MIMIT;
- sanzione amministrativa da 5.000 a 20.000 euro per l’importatore che, secondo le modalità e nei termini indicati nel piano approvato dal MIMIT, non adotti le misure correttive di cui all’articolo 6 del medesimo decreto imposte dallo stesso dicastero.
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*A cura di Marco Letizi, Avvocato, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Consulente globale delle Nazioni Unite, Commissione Europea e Consiglio d’Europa, Autore