Penale

Messa alla prova anche per la ricettazione con precedenti penali

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di Patrizia Maciocchi

Via libera alla sospensione del processo per messa alla prova anche per ricettazione e furto pluriaggravato. Un “beneficio” che il giudice non può negare neppure se l'imputato ha dei precedenti penali. La Corte di cassazione, con la sentenza 131 del 7 gennaio, chiarisce che per individuare i reati per i quali è ammessa la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice deve tenere presente solo la pena edittale massima prevista per la pena di base. E deve farlo senza considerare le circostanze aggravanti, comprese quelle per le quali la legge prevede una pena diversa da quella ordinaria del reato e da quelle ad effetto speciale. Una strada da seguire - precisano i giudici – nell'ottica di un'estensione dell'ambito applicativo della messa alla prova e anche in ragione del mancata previsione letterale da parte della legge “degli accidentalia delicti”.

Partendo da questi principi la Suprema corte ha accolto il ricorso di un imputato condannato, a due anni di reclusione e 800 euro di multa, per il reato, riqualificato (rispetto all'originaria ricettazione) di furto pluriaggravato. Il tribunale, con una decisione avallata dalla Corte d'Appello, non aveva riconosciuto al ricorrente le attenuanti generiche a causa dei plurimi precedenti penali, ritenendo non esistenti elementi positivi che deponessero a suo favore. Per la Corte territoriale, correttamente il primo giudice, aveva respinto la richiesta di sospensione del reato con messa alla prova, visti i limiti edittali del reato di ricettazione e, a maggior ragione del riqualificato reato di furto con più aggravanti .

La cassazione precisa però che la messa alla prova si applica, una sola volta, ai reati puniti con la pena massima di quattro anni, sola o unita alla pena pecuniaria, Un ristretto ambito applicativo che è stato tuttavia ampliato estendendolo anche ai delitti indicati dall'articolo 550 comma 2 del Codice di rito penale, tra i quali oltre che il furto aggravato rientra anche la ricettazione

Corte di cassazione – Sezione IV – Sentenza 7 gennaio 2020 n.131

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