Penale

Mezzi di prova: i motivi di ricusazione del perito

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Prove - Perizia - Ricusazione del perito – Applicazione delle norme sulla ricusazione del giudice – Legittimazione del difensore a ricusare il perito in nome proprio – Esclusione - Carattere personale del potere di ricusazione.
Le norme in materia di ricusazione dei periti prevedono che si osservino, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice. Consolidata giurisprudenza ritiene inammissibile l'istanza presentata non dalla parte personalmente, ma dal difensore non munito di mandato o procura speciale. Le Sezioni Unite hanno affermato che, ai sensi dell'articolo 37 c.p.p., il giudice può essere ricusato soltanto dalla parte, per cui è da escludere un'autonoma parallela legittimazione del difensore il quale, pur potendo validamente proporre l'atto di ricusazione, deve avere indefettibilmente ricevuto a tal fine apposito mandato, anche se non necessariamente nelle forme della procura speciale; infatti, in considerazione del dato testuale ricavabile dall'articolo 38 c.p.p., comma 4, che menziona separatamente il difensore e il procuratore speciale, attribuendo così rilievo al rapporto fiduciario fra il professionista e il cliente, il primo non è tenuto a documentare i suoi poteri con una procura avente i requisiti e il contenuto di quella prevista dal combinato disposto dell'articolo 122 del Cpp e articolo 38 del Cpp, comma 4, u.p.. Hanno osservato le S.U., che l'articolo 38, comma 4, non prevede deroghe al carattere personale del potere di ricusazione, ma soltanto consente che esso possa essere esercitato per mezzo di altre persone: difensore o procuratore speciale. L'alternativa posta in giurisprudenza - se al difensore sia da riconoscere la legittimazione a ricusare e cioè a esercitare il potere di decidere autonomamente la ricusazione e fare la dichiarazione relativa; oppure se questi abbia la sola veste di “nuncius”, non autore della dichiarazione ma mero trasmettitore materiale – è mal posta, trattandosi semmai di stabilire se il difensore sia legittimato a fare la dichiarazione di ricusazione in nome proprio o soltanto in nome e per conto della parte rappresentata.
•Corte cassazione, sezione IV, sentenza 31 luglio 2015 n. 33827

Prove - Perizia - Ricusazione del perito – Causa di ricusazione - Denunzia penale da parte del ricusante - Motivo di ricusazione - Esclusione.
Non costituisce causa di ricusazione del perito, ai sensi dell'art. 36, lett. a) e d), cod. proc. pen., il fatto che questi sia stato oggetto di denunzia penale da parte del ricusante, poiché il sentimento di grave inimicizia, per risultare pregiudizievole, deve essere reciproco, deve cioè nascere o essere ricambiato dal perito e deve trarre origine da rapporti di carattere privato, estranei al processo, non potendosi desumere dal mero trattamento riservato in tale sede alla parte; mentre l'interesse personale quale causa di ricusazione deve circoscriversi all'influenza che per la sfera patrimoniale del ricusato possa avere la soluzione della controversia in un dato senso, la quale non consegue alla presentazione di una denunzia a carico del perito.
•Corte cassazione, sezione V, sentenza 16 febbraio 2015 n. 6805

Prove - Perizia - Ricusazione del perito – Motivo di ricusazione del perito - Pareri espressi in altri procedimenti o in sede scientifica e divulgativa - Esclusione.
Non costituisce valido motivo di ricusazione del perito l'avere espresso pareri in altri procedimenti, o in sede scientifica e divulgativa, a meno che non emergano elementi concreti dai quali desumere un ragionevole dubbio circa la riconducibilità dell'opzione dell'ausiliario a interessi precostituiti invece che al libero e autonomo convincimento scientifico.
•Corte cassazione, sezione IV, sentenza 2 dicembre 2014 n. 50362

Prove - Perizia - Incompatibilità - Conseguenze sugli atti compiuti – Estensione della disciplina prevista per il giudice - Esclusione.
L'incompatibilità del perito se costituisce titolo per la ricusazione non determina tuttavia la nullità degli atti compiuti.
•Corte cassazione, sezione I, sentenza 21 settembre 2007 n. 35239

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