Famiglia

Minori allontanati dalle famiglie solo con la convalida del giudice

Le disposizioni in vigore dal 22 giugno senza bisognodi decreti di attuazione

di Giorgio Vaccaro

La riforma della giustizia civile riscrive le regole dei procedimenti che riguardano le crisi familiari. E lo fa in due tempi. Per la maggior parte delle norme, la riforma detta solo i principi e i criteri di delega, che dovranno essere tradotti in disposizioni dai decreti legislativi del Governo, da adottare entro il 24 dicembre 2022. Ma ci sono alcune disposizioni che si applicheranno direttamente, senza bisogno di attuazione, ai procedimenti avviati dal 22 giugno 2022, vale a dire 180 giorni dopo l’entrata in vigore della riforma, legge 206/2021, avvenuta il 24 dicembre 2021. Queste norme sono contenute nei commi da 27 a 34 dell’articolo unico della legge 206/2021. Sono misure che incideranno sul diritto dei minori e delle loro famiglie e su alcune regole del processo di famiglia senza il filtro dell’attuazione, che potrebbe permettere un miglior coordinamento con le norme attuali. Vediamole.

Tribunale per i minorenni

Il comma 27 modifica l’articolo 403 del Codice civile, intervenendo sulle norme che regolano i provvedimenti di allontanamento dei minori dall’ambiente familiare. In particolare, mutano i presupposti per questo atto ed è previsto un immediato coinvolgimento del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni e poi la convalida da parte del giudice, per scongiurare gli abusi.
Il comma 28 modifica invece il riparto della competenza tra il tribunale ordinario e quello per i minorenni, riscrivendo l’articolo 38 delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile. Si riconosce al tribunale ordinario la possibilità di giudicare sulla decadenza e sulla limitazione della responsabilità genitoriale quando è in corso un giudizio di separazione o di divorzio, ma si introduce anche una nuova competenza del tribunale per i minorenni a occuparsi dei ricorsi previsti dall’articolo 709-ter del Codice di procedura civile, anche se l’istanza è stata presentata al tribunale ordinario. Ma dato che si tratta di istanze urgenti tese a far cessare comportamenti contrari alle disposizioni che garantiscono l’esercizio della bigenitorialità, è prevedibile che il debutto di questa norma, in mancanza di coordinamento tra l’operatività dei due tribunali, provocherà disservizi. Basti pensare, ad esempio, che ai tribunali per i minorenni non è ancora stato esteso il processo civile telematico.

Curatore speciale del minore

Il comma 30 modifica l’articolo 78 del Codice di procedura civile, prevedendo l’obbligo - a pena di nullità degli atti del procedimento - della nomina di un curatore speciale del minore quando il pubblico ministero ha chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori o quando un genitore ha chiesto la decadenza dell’altro, se viene adottato un provvedimento di allontanamento dei minori dall’ambiente familiare e in tutti i casi in cui è stata rilevata una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori (oltre che quando ne fa richiesta il minore con almeno 14 anni).
Inoltre, il giudice può nominare un curatore speciale, con un provvedimento «succitamente motivato», quando rileva la temporanea inadeguatezza dei genitori a rappresentare gli interessi del figlio. Un cambio di passo rispetto alle norme in vigore finora (per cui il legame di rappresentanza tra genitori e figli si spezza solo se il genitore è di danno al minore) che potrebbe prestarsi a notevoli difformità interpretative.
Il comma 31 introduce la possibilità dell’ascolto del minore da parte del curatore speciale, con la modifica dell’articolo 80 del Codice di procedura civile. Vengono così di fatto indebolite le garanzie in favore del minore, che sinora era sentito da un giudice con l’assistenza, raccomandata, di un esperto.
Il comma 33 interviene sull’articolo 709-ter del Codice di procedura civile, precisando che il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori verso l’altro può anche essere disposto individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti del giudice.
Il comma 34 modifica i criteri per l’accesso all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio per i processi di famiglia con l’inserimento di nuove professionalità (neuropsichiatria infantile, psicologia dell’età evolutiva e psicologia giuridica o forense).

Negoziazione assistita

Il comma 35, infine, estende l’ambito d’azione della negoziazione assistita: si potrà usare anche per accordarsi sull’affidamento e il mantenimento dei figli delle coppie di fatto, sull’assegno di mantenimento chiesto ai genitori dal figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente e sugli alimenti.

IL CALENDARIO
22 giugno 2022
Alcune delle novità in materia di diritto di famiglia introdotte dalla riforma del processo civile (la legge 206/2021, in vigore dal 24 dicembre 2021) si applicano senza bisogno di attuazione ai procedimenti instaurati a decorrere dal 180esimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge
24 dicembre 2022
La parte più corposa della riforma che modifica i procedimenti che riguardano la famiglia è contenuta nella legge delega: il Governo ha un anno di tempo dall’entrata in vigore della legge 206/2021 per adottare i decreti legislativi per attuare le novità

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