Famiglia

Minori e nuove regole per il rilascio dei passaporti

L'articolo 20 del Dl 13 giugno 2023 n. 69 in vigore dal 14 giugno 2023 ha aggiunto l'articolo 3 -bis, alla legge 21 novembre 1967 n. 1185 (Norme in materia di passaporti). Cosa cambia?

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di Valeria Cianciolo


L'art. 3 della Legge 21 novembre 1967, n. 1185 – già modificato una prima volta con la legge 16 gennaio 2003, n. 3 - disciplina dei limiti, motivati da ragioni di pubblico interesse, al diritto di ottenere il rilascio del passaporto e la tutela dei minori è uno di questi limiti.
L'art. 20 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69 pubblicato nella Gazz. Uff. 13 giugno 2023, n. 136 e in vigore dal 14 giugno 2023 ha aggiunto l'art. 3 – bis, alla Legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme in materia di passaporti) alla luce del fatto che l'autorizzazione al rilascio del passaporto negli ultimi anni è stato sotto i riflettori per la semplificazione delle formalità necessarie per espatriare e per l'aumento delle unioni fra persone con diversa nazionalità, cultura e religione, con ricadute sull'affidamento dei figli minori quando la famiglia si sgretola, dando luogo al c.d. legal kidnapping (sottrazione internazionale di minori), con il trasferimento del minore stesso in uno stato diverso da quello di residenza abituale.

La dottrina e la giurisprudenza hanno affermato sempre che il genitore non affidatario debba avere l'autorizzazione giudiziale che rientra nelle attribuzioni del giudice tutelare, per ottenere il rilascio del passaporto per l'espatrio del figlio solo nel caso in cui manchi l'assenso dell'altro genitore. Si tratta infatti di un provvedimento di volontaria giurisdizione, come espressamente enunciato nell'art. 4 della cit. legge n. 1185 del 1967, volto non a dirimere in via definitiva un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, ma a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all'interesse del figlio. In proposito, gli Ermellini hanno più volte ribadito che nella coeva pendenza di un giudizio avente a oggetto la responsabilità dei genitori nei confronti dei figli ex artt. 337 bis c.c. e ss. (anche in un contesto di separazione coniugale e della correlata necessità di adozione di provvedimenti in punto di affido, frequentazione e mantenimento, tra i genitori e minori) si impone al giudice tutelare ovvero al tribunale per i minorenni investiti della domanda, della L. n. 1185 del 1967, ex art. 3, lett. b) di coordinarsi in merito alla richiesta genitoriale relativa al rilascio del documento di espatrio per i figli minori, soprattutto in caso di dissenso contrapposto a tale richiesta. (cfr. Cass. civ, Sez. I, ord. 14 febbraio 2022, n. 4799).

Nonostante la pendenza del giudizio di separazione e le statuizioni del Giudice relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, il Giudice tutelare conserva la sua competenza a decidere riguardo alla corrispondenza o meno all'interesse del minore del mancato assenso da parte di uno dei genitori al rilascio dell'autorizzazione all'altro ad espatriare insieme al figlio.
Ne deriva che, se da una parte il Giudice tutelare conserva il proprio potere di decidere sul rilascio del passaporto anche in presenza di decisioni del Giudice della separazione in merito alla responsabilità genitoriale, dall'altra l'art. 337 c.c. pone comunque un vincolo: quello di dover rispettare la decisione de potestate assunta dal Tribunale.

Quale dunque, la portata applicativa del novello articolo 3- bis?
La norma recita quanto segue:
«3-bis. 1. Il giudice, nel rispetto del principio di proporzionalità e avuto riguardo alla normativa unionale e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori, può inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Il giudice stabilisce la durata dell'inibitoria, che non può superare due anni.
2. La domanda di inibitoria si propone con ricorso al tribunale ordinario del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Quando è pendente tra le stesse parti uno dei procedimenti di cui all'articolo 473-bis del codice di procedura civile, la domanda si propone al giudice che procede. Se il minore è residente all'estero, la domanda si propone al tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o al tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE.
3. Il ricorso può essere proposto dal pubblico ministero o dall'altro genitore o da colui che esercita la responsabilità genitoriale. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e con il provvedimento che definisce il giudizio provvede sulle spese del procedimento. Copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, all'autorità individuata a norma dell'articolo 5 e al comune di residenza dell'interessato.»;
c) all'articolo 4, primo comma:
1) le parole: «dal precedente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 3»;
2) le parole: «35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200» sono sostituite dalle seguenti: «34 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 3, ferma restando l'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3-bis»;
d) all'articolo 12, secondo comma, dopo le parole: «obblighi alimentari» sono inserite le seguenti: «, di mantenimento, di assegno divorzile o di assegno conseguente allo scioglimento dell'unione civile», e dopo le parole: «discendenti di età minore ovvero» sono inserite le seguenti: «portatori di handicap grave o».

Questo articolo deve leggersi alla luce del Regolamento UE 2018/1862 del 28 novembre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (il cui ufficio competente per è il Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, entrato in vigore il 7 marzo 2023.
Si legge nel Considerando n. 32: "Le segnalazioni di minori a rischio di sottrazione da parte di uno dei genitori dovrebbero essere inserite nel SIS su richiesta delle autorità competenti, incluse le autorità giudiziarie competenti in materia di responsabilità genitoriale conformemente al diritto nazionale. Le segnalazioni di minori a rischio di sottrazione da parte di uno dei genitori dovrebbero essere inserite nel SIS laddove tale rischio sia concreto ed evidente, e in limitate circostanze. É, pertanto, necessario prevedere garanzie rigorose e adeguate. Nel verificare se sussista un rischio concreto ed evidente che un minore possa essere fatto uscire in modo illecito e imminente da uno Stato membro, l'autorità competente dovrebbe tenere conto della situazione personale del minore e dell'ambiente a cui è esposto".
In buona sostanza, si può inserire nel sistema un "alert" anche riguardo a "minori a rischio di sottrazione da parte di un genitore, un familiare o un tutore a cui deve essere impedito di viaggiare". Questa misura può essere attivata anche dal giudice del procedimento ex artt. 473-bis e ss c.p.c. perché l'art. 32, par. 3, Reg. 2018/1862, sopra riportato, prevede che "la segnalazione di un minore a rischio di sottrazione è inserita in seguito a una decisione delle autorità competenti, incluse le autorità giudiziarie degli Stati membri competenti in materia di responsabilità genitoriale, in caso di rischio concreto ed evidente che il minore possa essere fatto uscire in modo illecito e imminente dallo Stato membro in cui hanno sede le autorità competenti".
D'altro canto, l'art. 473-bis.22, primo comma, c.p.c. riguarda i c.d. provvedimenti "urgenti" che il tribunale può adottare e hanno carattere di atipicità, adeguandosi così al caso concreto e sono, inoltre, discrezionali essendo giustificati dal criterio di "opportunità" ("dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni"), e quello del rilascio del passaporto potrebbe essere un caso del genere.

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