Misure alternative e pene accessorie si scontano insieme
Procedure semplificate per le istanze relative alle misure alternative alla detenzione avanzate da condannate liberi in relazione a pene non superiori a 18 mesi (anche come pena residua) ed esecuzione contestuale per le pene accessorie.
Per quanto riguarda le misure alternative alla detenzione, il Dlgs introduce una procedura semplificata che costituisce una sorta di “corsia preferenziale” per la trattazione di quei procedimenti sui quali si sia formata una prima decisione favorevole del magistrato designato quale relatore all’udienza camerale. Lo snellimento riguarda le istanze avanzate dai condannati liberi in relazione a pene che non superino, anche da residuo, i 18 mesi.
La nuova disciplina prevede che il presidente del tribunale di sorveglianza, disposta la necessaria istruttoria, designi il relatore per la camera di consiglio e fissi un termine affinché quest’ultimo, sulla base degli atti, possa applicare, con ordinanza adottata senza formalità e in via provvisoria una delle misure alternative indicate nell’articolo 656, comma 5 del Codice di procedura penale, come ad esempio l’affidamento in prova e la detenzione domiciliare.
L’ordinanza emessa dal relatore, comunicata al procuratore generale e notificata all’interessato e al difensore, non è immediatamente esecutiva fino alla scadenza del termine entro cui è possibile presentare opposizione al tribunale di sorveglianza. Se vi è opposizione o se il relatore non si è pronunciato nel termine assegnato, il tribunale di sorveglianza definisce il procedimento con procedura ordinaria; in caso contrario, la decisione adottata dal relatore diviene, invece, esecutiva: la pratica, a questo punto, è definita dal collegio in camera di consiglio senza formalità e viene rimessa in udienza partecipata solo se il collegio non ritiene di confermare la decisione provvisoria.
Pene accessorie
Importanti novità anche in tema di esecuzione delle pene accessorie.
Il nuovo articolo 51-quater dell’ordinamento penitenziario prevede che misure alternative alla detenzione e pene accessorie siano eseguite contestualmente, a meno che il giudice, tenuto conto delle esigenze di reinserimento sociale del condannato, non disponga la sospensione della pena accessoria.
Fino ad oggi invece la pena principale veniva, di regola, scontata prima di quella accessoria.
Nel caso di revoca della misura alternativa, qualora siano state eseguite anche le eventuali pene accessorie, ne viene sospesa l’esecuzione, ma il periodo già espiato è computato ai fini della loro durata.
Tale disciplina di favore, pur riferendosi testualmente alle sole ipotesi di revoca del beneficio alternativo, dovrebbe trovare applicazione anche ai casi di cessazione del medesimo in assenza di comportamenti censurabili da parte dell’interessato (ad esempio, nel caso di sopravvenienza di altri titoli esecutivi che aumentano la pena oltre i limiti consentiti o per i detenuti domiciliari se non è più disponibile il domicilio esterno al carcere).
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di Prof.Vincenzo Lusa Jd - Sapienza Roma e Prof.ssa Anna Maria Casale - Psicef Roma