Penale

Misure cautelari, ricorso per cassazione solo in caso di violazione di legge

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di Giuseppe Amato

In materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione ex articolo 325 del codice di procedura penale può essere proposto soltanto per «violazione di legge», nella cui nozione rientrano la «mancanza assoluta» di motivazione o la presenza di una «motivazione meramente apparente», in quanto correlate alla inosservanza di precise norme processuali, ma non rientra l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lettera e) dell'articolo 606 del codice di procedura penale.

Al riguardo, la Cassazione, con la sentenza 36302/2019, ha ritenuto di precisare che «motivazione assente» è quella che manca fisicamente o che è graficamente indecifrabile; mentre «motivazione apparente» è solo quella che non risponde ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti, come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa, o di ricorso a clausole di stile e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi risulti inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Inoltre, secondo il giudice di legittimità, anche l'«omesso esame di punti decisivi» per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per «mancanza di motivazione», censurabile con ricorso per cassazione.

In tal caso, però, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro sono sufficienti gli indizi di reato, non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento, soprattutto quando adottato per le finalità cautelari di cui all'articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale, può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato.

Cassazione -Sezione III penale -Sentenza 21 agosto 2019 n. 36302

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