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Monetizzare con gli NFT - Problematiche legali, best practice e prospettive

La regolamentazione già c'è ed è contenuta nella legge sul diritto d'autore. D'altra parte assistiamo alle prime pronunce giurisprudenziali circa l'applicazione del copyright negli NFT e nessun vuoto normativo è stato sollevato dagli interpreti

di Daniela De Bellis *

Per essere al passo con i tempi gli artisti del mondo musicale non possono non considerare l'opportunità di vendere le proprie opere come NFT, Non Fungible Token, con tecnologia DLT .

Quanto alle problematiche legali, non bisogna commettere l'errore di pensare che, in assenza di una regolamentazione specifica in materia di NFT, non vi siamo regole da rispettare. Può cambiare la tecnologia che rappresenta o incorpora quel diritto ma il diritto incorporato (il diritto d'autore, nello specifico, per i contenuti musicali) e la necessità di tutelarlo, rimangono gli stessi. E ciò in applicazione del principio di "Neutralità tecnologica", molto noto in ambito finanziario e oggi uno dei principi cardine dell'Agenda Digitale Europea che si esprime nel monito "stesso servizio, stesso rischio, stesse regole".

La regolamentazione già c'è ed è contenuta nella legge sul diritto d'autore. D'altra parte assistiamo alle prime pronunce giurisprudenziali circa l'applicazione del copyright negli NFT e nessun vuoto normativo è stato sollevato dagli interpreti.

Allora, le problematiche legali che un artista deve affrontare se vuole monetizzare con gli NFT sono le stesse che incontrerebbe nel mondo reale. Ovvio che occorre considerare la natura inedita o meno del contenuto creativo o la presenza di eventuali terze parte coinvolte nella creazione dell'opera.

Facciamo degli esempi concreti. Se l'artista ha firmato un contratto con una etichetta discografica, ragionevolmente gli avrà conferito in esclusiva i diritti di sfruttamento economico di quei contenuti, presumibilmente anche di sfruttamento on line (in rete) e, nove volte su dieci, gli avrà conferito il diritto di sfruttamento su "qualsiasi infrastruttura anche in futuro inventabile". Quindi al di là della querelle se l'NFT sia o meno una nuova utilizzazione e se tale utilizzo dell'opera possa considerarsi ricompreso nei diritti acquisiti dagli editore nei consueti contratti di edizione oppure se valga la pena (cosa che io suggerirei) per gli editori di attivarsi con ogni urgenza per integrare i titoli legittimanti il loro sfruttamento delle opere tutelate con l'espresso riferimento all'utilizzo dell'opera in forma di NFT, dicevo al di là di questo se voglio creare un NFT musicale che sia una riproduzione di un'opera rispetto alla quale ho già ceduto i diritti ad una major, devo preoccuparmi di chiedere l'autorizzazione alla casa discografica e magari negoziare un corrispettivo ad hoc per un certo drop o per il singolo NFT. C'è poi l'alternativa: ossia che l'artista si auto promuova e autopromuova i propri NFT musicali. In questo caso lo sfruttamento economico sarà libero e non occorrerà ottenere liberatorie dalla etichetta.

Resta però da verificare, prima di operare qualsiasi utilizzo dell'opera, che non vi siano altri soggetti terzi che possano vantare diritti sull'opera. Penso ai coautori, o agli autori stessi nel caso l'NFT sia creato da un artista/interprete/esecutore.

Vi sono poi problematiche generali afferenti gli NFT legate all'utilizzo delle cryptovalute che non sono FIAT quindi non avendo corso legale sono soggette a fluttuazione importanti e repentine. Inoltre, necessitano di essere convertite in monete aventi corso legale per poter essere utilizzate come mezzi di pagamento perchè altrimenti l'accettazione come mezzo di pagamento è su base volontaria.

Ancora un altro aspetto sensibile riguarda le chiavi di accesso. Il tema importante è stabilire chi detiene le chiavi private.

BEST PRACTICE.

Nei progetti che riguardano NFT di norma è solito ritrovare al tavolo tre soggetti: l'artista, il partner tecnologico (necessario per configurazione degli NFT di accesso alle Opere Digitali (c.d. "minting"), la realizzazione degli Smart Contracts, (iii) la gestione dei metadata e la società che si occuperà di fare la promozione/offerta al pubblico del drop o del singolo NFT.

Fondamentale è affidarsi ad un partner tecnologico serio, in grado di programmare correttamente lo smart contract, così come di creare smart-contract auditati, ossia che abbiano superato soglie di sicurezza informatica che mettano al riparo (attraverso test e continui monitoraggi) da eventuali buchi di sistema e soprattutto dal rischio di essere privati dei propri NFT (ricordiamo che la stessa OpenSea è stata "bucata"). In relazione invece al wallet, è preferibile non intestare wallet alla società che svolge servizi tecnologici, in quanto si rischierebbe di perdere il controllo effettivo.

L'artista, che è il titolare dell'NFT, dovrebbe esserlo anche del wallet su cui transiteranno i proventi della vendita o dell'uso dell'NFT. E ove ciò non fosse possibile, occorre considerare che esistono sempre i c.d. wallet multi sig, una sorta di conto cointestato, sui quali il trasferimento dei ricavi sui propri wallet personali sarà possibile solo con l'abilitazione di tutti i cointestatari del wallet.

Come ultime attenzioni: è bene non ricomprendere nell'NFT diritti di sfruttamento per uso commerciale ma solo quelli di mera fruizione personale e rivendita ovvero i diritti di sfruttamento economico devono restare necessariamente all'artista così da non perdere il controllo sulla propria opera che potrebbe essere invece riprodotta da terzi. E, infine, con la società di marketing/promozione, l'artista deve essere esigente: e non accontentarsi di chi pretende un corrispettivo (solitamente royalty sulle transazioni relative agli NFT) solo per realizzare un sito internet su cui caricare i contenuti dell'artista.

L'artista – soprattutto quelli già noti – hanno già una fan base. Quello che occorre è allora comunicare alla fan base l'esistenza del drop e creare una community di fan che possa familiarizzare con questi nuovi strumenti, ricondurli all'artista ed effettuare transazioni di asset digitali dell'artista. Ebbene, questo richiede un attento lavoro di promozione.

IL 2023 COSA RISERVERA' AL MERCATO DEGLI NFT

Non so se nel prossimo anno ci saranno semplificazioni. Dal punto di vista normativo non ritengo neppure necessaria una regolamentazione ad hoc. L'ho detto in apertura: in Italia, in Europa abbiamo già tutti gli strumenti per tutelare adeguatamente il diritto d'autore e ciò a prescindere dalla tecnologia che lo assiste.

Piuttosto secondo me il 2023 sarà l'anno in cui le società di collecting e le case discografiche consolideranno gli investimenti avviati per sfruttare al meglio le opportunità che la tecnologia blockchain consente. Penso al progetto di Siae con Algorand. Penso anche ai progetti delle major già avviati oltreoceano. Credo che questi players dovranno giocarsi una partita importante nel prossimo futuro.

Perché è vero che la tecnologia DLT tende naturalmente a superare le forme di intermediazione (ricordo a tal proposito la Risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2018 sulle tecnologie di registro distribuito e blockchain: "creare fiducia attraverso la disintermediazione (2017/2772(RSP)", con riguardo alle Industrie creative e diritti d'autore, ma c'è un tema ineliminabile: gli utenti e operatori in generale hanno necessità di enti/authorities su cui riporre fiducia. Nella prateria deregolamentata delle piattaforme marketplace c'è bisogno di creare soggetti a cui le communities possano affidarsi per avere certezze. Certezze di originalità, autenticità, privativa, di sicurezza informatica ma anche certezze di raccogliere il diritto d'autore che altrimenti andrebbe disperso, oppure percepito da soggetti diversi dagli aventi diritto.

*a cura dell' avv. Daniela De Bellis – Founder studio legale Elled Scordino De Bellis

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