Mora, in caso superamento delle soglie di usura non vengono azzerati tutti gli interessi
L'usurarietà degli interessi di mora, per effetto del superamento delle soglie previste, non comporta la gratuità dell'intero rapporto di finanziamento non estendendosi, quindi, anche agli interessi corrispettivi. E' quanto ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione, in una specifica ordinanza (Sezione III – n° 22890/2019), confermando la sentenza appellata che aveva riformato la pronuncia di primo grado la quale, invece, aveva condannato l'istituto di credito a rimborsare l'intero ammontare degli interessi percepiti.
Chiaramente la questione affrontata concerne la portata e gli effetti di quanto previsto dall'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, secondo il quale «se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi».
Per giungere alla conclusione indicata la pronuncia ricorda che, per consolidato orientamento (anche alla luce della Sentenza n° 29/2002 della Corte Costituzionale), la legge 108/1996 prevede la fissazione di un tasso soglia, al di là del quale gli interessi devono essere considerati usurari, tanto in relazione agli interessi corrispettivi quanto in relazione agli interessi moratori.
Fermo quanto sopra, la conseguenza della citata previsione di cui all'articolo 1815 del codice civile esclusivamente per gli interessi di mora discende dalla forte diversità rispetto agli interessi corrispettivi sul piano causale, posto che i primi hanno la propria fonte nell'inadempimento.
Pertanto, il richiamo alla "clausola" deve intendersi riferito alla singola disposizione pattizia che contempli interessi eccedenti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell'entità degli interessi dovuti in forza del contratto.
Consequenzialmente, la sanzione indicata colpisce la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche nell'ambito della medesima clausola, prevedano l'applicazione di interessi che usurari non siano.
Del resto, è altresì osservato, che la neutralizzazione degli effetti della disposizione che disciplini il pagamento di interessi non usurari non può derivare dall'inefficacia della previsione contrattuale concernente gli interessi usurari, posto che il mancato prodursi degli interessi dipende dall'effetto caducatorio che colpisce la pattuizione contra legem, ferma restando la pattuizione degli interessi inferiore al tasso soglia.
La Suprema Corte, pertanto, afferma chiaramente che laddove l'usurarietà riguardi esclusivamente gli interessi di mora la nullità si produce esclusivamente per questi ultimi e non si estende agli interessi corrispettivi, con la conseguenza che gli obblighi restitutori si limitano, appunto, agli interessi di mora effettivamente pagati da parte del soggetto finanziato.
Corte di Cassazione – Sezione III – Ordinanza 13 settembre 2019 n. 22890