Rassegne di Giurisprudenza

Morte del coniuge obbligato nel corso del giudizio di revisione dell'assegno divorzile

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a cura della Redazione Diritto

Separazione - Divorzio - Cessazione degli effetti civile del matrimonio - Morte del coniuge obbligato - Giudizio di revisione dell'assegno - Elementi nuovi - Prosecuzione del giudizio - Ammissibilità - Condizioni
Nell'ipotesi di procedimento per la revisione dell'assegno divorzile, secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 1, L. n. 898/70, la morte del coniuge ricorrente nel corso del medesimo non comporta la dichiarazione di improseguibilità dello stesso, ma gli eredi subentrano nella posizione del coniuge richiedente la revisione, al fine dell'accertamento della non debenza dell'assegno a decorrere dalla domanda sino al decesso, nonché nell'azione di ripetizione dell'indebito, ex art. 2033 c.c., per la restituzione delle somme non dovute.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, Sentenza del 24 giugno 2022, n. 20495

Famiglia - Matrimonio - Sciogimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere - Revisione dell'assegno di divorzio - Decorrenza - Data della domanda giudiziale - Accadimenti innovativi antecedenti - Decorrenza anticipata - Esclusione
In materia di revisione dell'assegno di divorzio, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 6, Ordinanza del 30 luglio 2015, n. 16173

Assegno divorzile - Mancata attribuzione - Fissazione successiva - Presupposti
Dopo la pronuncia del giudice del divorzio, nel caso di mancata attribuzione di un assegno, sia perché la domanda è stata respinta sia perché non è stata neppure proposta, la fissazione per la prima volta di un assegno potrà avvenire, non ai sensi dell'articolo 5 della legge 898/1970, ma ai sensi del successivo articolo 9, e pertanto solo se sopravvengono giustificati motivi, con l'avvertenza che tale sopravvenienza potrà riguardare soltanto l'indisponibilità di mezzi adeguati o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive ovvero le condizioni e il reddito dei coniugi. Tale principio deve essere applicato anche nel caso in cui il coniuge divorziato che chiede per la prima volta la determinazione dell'assegno sia rimasto contumace nel giudizio di divorzio. La contumacia, infatti, non determina una diversa portata della pronuncia di divorzio e, in particolare, non consente al giudice, adito ai sensi dell'articolo 9 citato, di riconoscere al coniuge che è rimasto contumace una posizione diversa da quella del coniuge che, essendosi costituito, non ha chiesto l'attribuzione di un assegno divorzile.
• Corte di Cassazione, Sezioni 1, Sentenza del 25 agosto 2005, n. 17320

Matrimonio - Divorzio - Assegno all'ex coniuge - Deterioramento delle condizioni economiche - Successivamente alla sentenza di divorzio - Irrilevanza - Conseguenze. (legge 1° dicembre 1970 n. 898, articoli 5 e 9)
Il deterioramento delle condizioni economiche di uno o di entrambi gli ex coniugi che consente il riconoscimento dell'assegno bene può verificarsi anche dopo il divorzio, potendo un assegno di divorzio, non concesso precedentemente essere riconosciuto in sede di modifica delle condizioni del pronunciato divorzio. È irrilevante, pertanto, al fine di escludere il diritto all'assegno che solo a distanza di 6 anni dalla data della sentenza, non definitiva, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nelle more del giudizio sui provvedimenti di natura patrimoniali conseguenti alla prima decisione, sopravvenga una situazione di bisogno di uno dei coniugi. (Nella specie, incapacità lavorativa della ex moglie per infermità invalidante sopravvenuta).
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Sentenza del 14 febbraio 2003, n. 2198