Morte del coniuge, la solidarietà coniugale prevale sul diritto di proprietà
Bocciata la richiesta del suocero di tornare in possesso dell'appartamento concesso in comodato al figlio ormai defunto, e destinato a casa familiare, se la vedova lo abita con i figli. La solidarietà coniugale o postconiugale, del resto, prevale sul diritto di proprietà. Ciò, a maggior ragione, nel caso in cui è la morte a dividere i consorti, e non un conflitto di coppia. A precisarlo, è il Tribunale di Cassino, Giudice D'Eramo, con sentenza n. 133/15.
Il caso si apre con l'azione di rivendica promossa da un uomo nei confronti della nuora, rimasta a vivere nella casa familiare, con i bambini, anche a seguito del decesso del marito. Ma lo stabile, ad avviso del proprietario, era occupato senza alcun titolo dalla donna, economicamente autonoma e in grado di reperire un'altra sistemazione. Non solo. Perso il coniuge, la signora avrebbe interrotto con lui qualsiasi rapporto personale, ostacolandone la frequentazione con i nipoti, in realtà trasferitisi dai nonni materni. Di qui, la richiesta di rilascio avvalorata dall'improvvisa necessità di far rientro nell'alloggio. Si difende la madre dei minori – con lei conviventi, come confermato dalle testimonianze assunte – reclamando il diritto di restare nel tetto coniugale.
Ragioni, quelle della vedova, che il Tribunale accoglie, rigettando le richieste del suocero. Nella vicenda specifica, rileva, si configura un'ipotesi di comodato. E al riguardo, puntualizza, la giurisprudenza è esplicita: ove un terzo abbia concesso in comodato un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione al coniuge – separato o divorziato, e comunque affidatario di prole minorenne o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti – non “modifica né la natura né il contenuto del titolo di godimento sull'immobile”. L'ordinamento, spiega il Giudice, non prevede una “funzionalizzazione assoluta” del diritto di proprietà a diritti che hanno “radice nella solidarietà coniugale o postconiugale”. Di conseguenza, ove il comodato sia stato convenzionalmente stabilito a termine indeterminato, il comodante sarà tenuto a consentirne la continuazione del godimento “per l'uso previsto nel contratto”. Uso che, nell'ipotesi processuale, veniva individuato – per inequivoca e comune volontà delle parti – nella destinazione dell'appartamento a casa familiare. Queste, le ragioni per cui il comodato non poteva ritenersi risolto per la mera intenzione del suocero, di tornare in possesso di un bene vincolato alle esigenze abitative di nuora e nipoti. Soluzione da adottare, con ancora più rigore, in caso di “soggetti già regolarmente coniugati e mai stati in crisi”. A pesare sulla decisione, poi, il superiore interesse dei figli minori.
Tribunale di Cassino - Sentenza 2 febbraio 2015 n. 133