Lavoro

Morte del lavoratore, il preposto risponde per omessa vigilanza

Condanna per l’avvio dei lavori senza prima tenere la riunione di coordinamento sulla sicurezza prevista dalle disposizioni aziendali

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di Marco Pauletti

È responsabile del decesso del lavoratore il preposto dell’azienda committente dei lavori che consegna alla ditta esecutrice il materiale e consente l’avvio dei lavori senza prima tenere la riunione di coordinamento con l’elaborazione di un verbale ai fini della sicurezza sul lavoro, prevista dalle disposizioni aziendali. Lo ha chiarito la Cassazione, con la sentenza 3712/2023.

La vicenda trae origine dal decesso di un lavoratore per folgorazione da arco voltaico mentre era impegnato nelle operazioni di sostituzione in quota dei cavi elettrici dell’alta tensione posti sui binari di una linea ferroviaria. In particolare, mentre era impegnato a tendere con le mani il cavo, ancorato al palo di sostegno mediante un morsetto, nel sollevare il cavo verso i fili dell’alta tensione, veniva colpito da una violenta scarica elettrica.

Il preposto, prima dal tribunale e poi dalla Corte d’appello, veniva ritenuto responsabile del decesso per aver omesso di vigilare, in violazione delle disposizioni aziendali, e quindi per non aver impedito la prosecuzione dei lavori in assenza delle condizioni di sicurezza.

Il preposto ha quindi presentato ricorso in Cassazione, evidenziando una violazione di legge e un vizio motivazionale, sottolineando che il materiale probatorio si potrebbe prestare a una lettura a lui favorevole. Secondo la difesa, infatti, il preposto non poteva essere ritenuto responsabile dei fatti se l’appaltatore aveva ordinato lo svolgimento dei lavori nonostante la mancanza del verbale di accordo di secondo livello, senza il quale i lavori non avrebbero potuto essere avviati. Né rileverebbe il fatto che il preposto avesse consegnato i materiali per svolgere i lavori: ciò non implicherebbe, secondo la difesa, la consapevolezza dell’avvio dei lavori, in assenza del verbale di accordo di secondo livello. Inoltre, non si poteva addebitare un omesso intervento atto a impedire lo svolgimento dei lavori da parte della ditta appaltatrice, dal momento che non vi era prova che i materiali fossero stati consegnati e correttamente allineati per lo svolgimento dei lavori.

I giudici di legittimità hanno però respinto il ricorso. La Corte d’appello – scrive la Cassazione – ha già chiarito che il giorno dei fatti il preposto era presente in cantiere e aveva quindi potuto osservare che i lavori erano iniziati e proseguiti nonostante l’omessa disalimentazione e l’omesso blocco della circolazione ferroviaria. Né pare credibile che si sia consentita la consegna dei materiali per poi lasciarli incustoditi in attesa di un futuro via libera (dopo la redazione del verbale dell’accordo di secondo livello) e di una disalimentazione che, date le conseguenze sul traffico ferroviario, doveva essere predisposta e autorizzata con anticipo. Al contrario, non si può sostenere che la consegna del materiale non dimostri che l’imputato fosse a conoscenza dell’avvio dei lavori. Il preposto, infatti, era presente in cantiere e avrebbe potuto osservare il proseguimento dei lavori in violazione delle regole. Per tale motivo, non si può affermare che i lavori sarebbero iniziati a sua insaputa, né tantomeno si può provare la mancanza di consapevolezza da parte del preposto circa l’avvio dei lavori. Infatti, il materiale era stato correttamente consegnato ed era pronto per l’immediato inizio dei lavori.

In conclusione, la Cassazione ha affermato che sussiste la responsabilità del preposto per aver omesso di organizzare una preliminare riunione di coordinamento, avente a oggetto l’attività posta in essere in violazione di regole cautelari.

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