Morte sul lavoro: posizione di garanzia per il coordinatore della sicurezza
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha una posizione di garanzia e risponde, in caso di morte dell'operaio, per l'omesso controllo sulla corretta osservanza da parte dell'impresa appaltatrice delle disposizioni contenute sul piano di sicurezza e coordinamento oltre che sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell'incolumità dei lavoratori. La Corte di cassazione con la sentenza 34805 conferma la condanna per omicidio colposo dell'amministratore delegato, per l'insufficiente stesura del piano operativo di sicurezza e per la mancata formazione e del coordinatore della sicurezza per l'omessa vigilanza e le carenze del piano di sicurezza e coordinamento. Un responsabilità che risultava ai giudici in base alla ricostruzione dei fatti.
Il lavoratore, dipendente della Spa subappaltarice, era rimasto folgorato a causa di un “arco voltaico” che si era creato su una linea elettrica di 15 mila volt, mentre lavorava in altezza su una pedana mobile. Secondo i ricorrenti il comportamento del lavoratore era stato, se non abnorme comunque “esorbitante”. Ad avviso della difesa, infatti, l'uomo si era avvicinato alla linea elettrica più di quanto non fosse consentito e lo aveva fatto tenendo in mano un ombrello per ripararsi dalla pioggia: fattore che, insieme all'umidità dell'aria, aveva favorito il propagarsi della corrente anche senza il contatto con i cavi. Per la Cassazione però il comportamento del dipendente, anche se imprudente, è esente da profili di colpa. Sul luogo di lavoro mancava la presenza di un collega a terra che monitorasse l'intervento e certamente, oltre alla lacune sui piani di sicurezza, non c'era a monte un'adeguata preparazione.
La Cassazione precisa che in caso di un operaio straniero, come nell'ipotesi esaminata, non si può certo dare per scontata né considerare usuale la lettura del Pos e la comprensione di alcuni termini come ad esempio “elettrocuzione”. Nello specifico inoltre il Pos sul punto rimandava alla lettura del manuale d'uso dove era indicata anche la distanza di sicurezza, di almeno 5 metri dai cavi elettrici. Per i giudici le cautele indicate erano troppo vaghe e non utili a mettere in guardia il lavoratore, non formato, dai rischi che correva. La Suprema corte avverte che al dipendente privo di competenze tecniche e linguistiche, non si può richiedere di leggere autonomamente il piano di sicurezza e neppure il manuale d'uso del macchinario che impiega. Ciò che serviva era un'adeguata formazione e la predisposizione di dispositivi di sicurezza ad iniziare da quello che avrebbe impedito alla piattaforma di avvicinarsi più del dovuto all'alta tensione. Nessuna colpa può essere dunque attribuita al lavoratore che non è messo nella condizione di valutare i pericoli che corre e di valutare la pericolosità del suo comportamento.
Corte di cassazione - Sezione IV - Sentenza 23 luglio 2018 n.34805