Multa eccesso di velocità: la Ctu non è un mezzo di prova
La Cassazione aderisce all'orientamento secondo cui la necessità di accertamento della dinamica del sinistro tramite Ctu è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito
La Ctu non è un mezzo di prova ma aiuta il giudice a valutare i fatti. Aderendo a questo insegnamento la Cassazione (ordinanza n. 25354/2022) ha ritenuto inammissibile il ricorso di un motociclista al quale era stata comminata una sanzione amministrativa per un incidente stradale con un'auto, a causa dell’eccesso di velocità in centro urbano.
La vicenda
Cardine della vicenda è la contestazione sulla mancata ammissione della Ctu riguardante la dinamica del sinistro stradale. Il ricorrente adisce la Cassazione ritenendo, infatti, che il giudice di merito avesse erroneamente rigettato l’istanza di acquisizione della Ctp e di ammissione di Ctu sulla dinamica del sinistro, oltre che errato ad attribuire al verbale dei Carabinieri valore di prova legale sulla dinamica.
La decisione
Tuttavia, la sesta civile ritiene i motivi di ricorso inammissibili. La Suprema corte intende, infatti, «dare continuità all’orientamento secondo cui la Ctu non è un mezzo di prova in senso proprio, poiché è volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti ed è quindi sottratta alla disponibilità delle parti, essendone rimessa l’ammissione, o la mancata ammissione, al prudente apprezzamento del giudice di merito (cfr. Cass. n. 6155/2009), che nel caso di specie ha adeguatamente motivato le ragioni del proprio convincimento». Il ricorrente in realtà con le proprie censure, ritiene piazza Cavour, chiede una diversa valutazione del complessivo materiale istruttorio, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Invero, specificano dal Palazzaccio, nella fattispecie, il tribunale ha ritenuto superflua l’acquisizione della Ctp e l’ammissione della Ctu sulla dinamica del sinistro, in quanto, alla luce dei rilievi dei Carabinieri (pur non attribuendo al verbale di accertamento fede privilegiata ex art. 2700 c.c.) e delle dichiarazioni rese dai testimoni sentiti a sommarie informazioni dai verbalizzanti, ha ritenuto provato che il motociclista non aveva regolato la velocità in modo da non costituire pericolo in relazione al tratto di strada che stava percorrendo, in prossimità di un centro abitato, in salita, senza visuale libera e in prossimità di un incrocio, così incorrendo nella violazione dell’articolo 141 , commi 3 e 8, Codice della Strada. Per cui, decisione congrua e ricorso inammissibile.