Muri perimetrali e divisori rientrano nel calcolo della superficie per definire l'abitazione di lusso
Agevolazioni prima casa - Definizione di abitazione di lusso - Muri perimetrali e divisori rientrano nel calcolo.
Per poter beneficiare dell'agevolazione prima casa, i muri perimetrali e i divisori rientrano nel calcolo per stabilire se si tratta di abitazione di lusso. Dal dato quantitativo globale della superficie dell'immobile indicata nell'atto di acquisto (in essa compresi, dunque, i muri perimetrali e quelli divisori) si devono escludere solo balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, e non l'intera superficie non calpestabile.
•Corte di cassazione, sezione VI tributaria, ordinanza 28 giugno 2019 n. 17470
Tributi (in generale) - 'Solve et repete' - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - In genere agevolazione prima casa - Abitazione avente carattere di lusso - Superficie utile complessiva - Individuazione - Esclusione dalla superficie computabile del posto macchina coperto.
In tema d'imposta di registro, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall'agevolazione per l'acquisto della "prima casa", di cui all'art. 1, comma 3, tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nella formulazione "ratione temporis" vigente, occorre avere riguardo alla nozione di superficie utile complessiva di cui all'art. 6 del d.m. 2 agosto 1969, pari a quella che residua una volta detratta, dall'estensione globale riportata nell'atto di acquisto, la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina, quest'ultimo da intendersi non soltanto quale posto aperto e delimitato in area comune, ma anche come autorimessa, attesa l'ampiezza della formula usata e l'identità di "ratio".
•Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 31 marzo 2017 n. 8421
Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni varie - In genere - Art. 1, parte 1, nota ii bis, della tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986 - Abitazione di lusso - Superficie utile - Determinazione - Art. 6 del d.m. lavori pubblici n. 1072 del 1969 - Applicabilità - Legge n. 47 del 1985 e d.m.lavori pubblici n. 801 del 1977 - Utilizzabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di imposta di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa ai sensi della tariffa I, art. 1, nota II bis, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sua superficie utile - complessivamente superiore a mq. 240 - va calcolata alla stregua del d.m. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, che va determinata in quella che - dall'estensione globale riportata nell'atto di acquisto sottoposto all'imposta - residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, non potendo, invece, applicarsi i criteri di cui al d.m. Lavori Pubblici 10 maggio 1977, n. 801, richiamato dall'art. 51 della legge 2 febbraio 1985, n. 47, le cui previsioni, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un'interpretazione che ne ampli la sfera applicativa.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 17 gennaio 2014 n. 861