Mutuo fondiario, improcedibile l'esecuzione in caso di nullità per superamento del limite di finanziabilità
Nullità dei contratti di mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità ex articolo 38, comma 2 , del Tub e delibera CICR 22 aprile 1995 e improcedibilità dell'azione esecutiva
Il Tribunale di Bologna, IV Sez. civ., con la pronuncia n. 1826 dello scorso 2 agosto 2021 (1) , in esame, ha dichiarato la nullità di ben due diversi contratti di mutuo fondiario stipulati tra la Banca convenuta in giudizio e la società in stato di liquidazione, per superamento del limite di finanziabilità come fissato dall'art. 38, comma 2 T.U.B. e dalla delibera CICR 22 aprile 1995, con conseguente dichiarazione di improcedibilità dell'azione esecutiva promossa in virtù dei medesimi contratti.
Il caso
La parte attrice, società in stato di liquidazione, in opposizione al procedimento di esecuzione instaurato dall'istituto di credito innanzi allo stesso tribunale per il recupero di somme asseritamente dovute e non pagate in adempimento di due contratti di mutuo fondiario, risalenti rispettivamente agli anni 2006 e 2009, conveniva in giudizio l'istituto eccependo l'inesistenza del titolo esecutivo e l'improcedibilità dell'azione esecutiva sul presupposto della nullità di entrambi i contratti per loro violazione del limite massimo erogabile come determinato dal combinato disposto dell'art. 38, comma 2, T.U.B. e dell'art. 1 della delibera CICR 22 aprile 1995 nella misura dell'80% del valore dell'immobile oggetto di ipoteca iscritta a garanzia della restituzione delle somme mutuate.
Le motivazioni dei giudici bolognesi
Il giudice di primo grado richiamando ed aderendo all'ormai sempre più consolidato orientamento introdotto dalla sentenza di Cassazione del 13 luglio 2017, n. 17352, che considera il limite di finanziabilità fissato dall'art. 38, comma 2 T.U.B. elemento essenziale del contenuto di tale tipologia di mutuo ed il suo mancato rispetto fattore che ne determina di per sé la nullità, ha ritenuto l'opposizione di parte fondata.
Egli, infatti, ha ritenuto provato il superamento del limite di finanziabilità tenendo in considerazione la perizia giurata di parte attrice, così dichiarando infondate le contestazioni formulate dalla banca convenuta che sosteneva che le rilevazioni di stima del perito di parte avversa, essendo state eseguite a distanza di dieci anni dai finanziamenti, accertavano un naturale valore inferiore a quello che gli immobili avevano al momento della conclusione dei contratti, assunzione smentita dal tribunale.
Il Tribunale di Bologna si pronuncia dunque in senso favorevole per la parte ricorrente con dichiarazione dei contratti di mutuo fondiario nulli e improseguibilità dell'esecuzione forzata promossa in virtù dei medesimi.
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(1) ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi: Cass. SU n. 26242/2014; Cass. 21/01/2020 n. 1193; Cass., Sez. III, sent. 28/06/2019 n. 17439; Cass. 27/11/2019 n. 31057; Cass. n. 17905/2018; Cass. 6568/2018; Cass. 12/04/2018 n. 9079; Cass. Sez. I, ord. 09/05/2018, n. 11201; Cass. 11/05/2018 n. 11543; Cass. 28/05/2018 n. 13285; Cass. ord. 24/09/2018 n. 22466; Cass. 24/09/2018 n. 22459; Cass. 3/11/2018 n. 24138; Cass. Sez. I, sent. 13/07/2017 n. 17352; Cass. n. 19016/2017; Corte d'Appello di Venezia sent. 25/06/2019, n. 2660; Corte d'Appello di Torino, I Sez. civ., n. 872/2020 pubblicata il 27/08/2020; Trib. Lucca ord. 28/02/2020; Trib. Cagliari 04/04/2013; Trib. Lodi 3/7/2013; Trib. Firenze 30/10/2014; Trib. Monza 21/09/2015; Trib. Catanzaro 16/01/2018; Trib. Trento 19/06/2018; Trib. Perugia 11/10/2018; Trib. Monza 12/10/2018; Trib. Napoli sent. 07/12/2018, n. 10639; Trib. Paola 13/12/2018; Trib. Latina 28/08/2019; Trib. Viterbo 04/02/2020, n.167; Trib. Fermo 23/01/2020, sent. n. 42; Trib. Pordenone 17/02/2020, sent. n. 120
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*A cura dell'Avv. Monica Mandico e .Avv Nicola Numeroso di Mandico&Partners
La Scala, Società Tra Avvocati
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