Natura "bifasica" del giudizio di primo grado nel rito cosiddetto Fornero
Controversie di lavoro - Rito Fornero - Giudizio bifasico - Fase sommaria - Ricorso in opposizione - Inammissibilità del reclamo.
Nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase a cognizione piena che della precedente costituisce una prosecuzione, sicché l'unico rimedio esperibile avverso il provvedimento conclusivo della fase sommaria, anche quando in mero rito, è il ricorso in opposizione previsto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 92 del 2012, e non il reclamo che, ove proposto, va dichiarato inammissibile.
• Corte di cassazione, Civile, sezione L, ordinanza 2 marzo 2023 n. 6335
Procedimenti speciali - Rito Fornero - Giudizio di primo grado - Struttura - Fase dell'opposizione - Rapporto di prosecuzione con la prima fase a cognizione semplificata - Unico grado di giudizio.
Il rito del lavoro introdotto dalla Legge Fornero è un rito speciale finalizzato ad accelerare i tempi del processo che si caratterizza per l'articolazione del giudizio di primo grado in due fasi: una a cognizione semplificata (o sommaria) diretta ad assicurare una tutela rapida ed immediata al lavoratore ed una, definita di opposizione, a cognizione piena, ma nello stesso grado, non costituendo una revisio prioris istantiae ma solo una prosecuzione del giudizio di primo grado in forma ordinaria e non più urgente.
• Corte di cassazione, civile, sezione L, sentenza 7 giugno 2019 n. 15515
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - In genere rito cd. Fornero - Opposizione - Unicità grado di giudizio - Conseguenze - Deduzione di ulteriori motivi di invalidità del licenziamento - 'Mutatio libelli' - Esclusione - Fattispecie.
Nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase, a cognizione piena, che della precedente costituisce una prosecuzione, sicché non costituisce domanda nuova, inammissibile per mutamento della "causa petendi", la deduzione di ulteriori motivi di invalidità del licenziamento impugnato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte di appello che, adita in sede di reclamo, aveva ritenuto inammissibili le domande intese a prospettare sia la natura ritorsiva del recesso che l'erroneità del computo aritmetico del periodo di comporto perché formulate solo in sede di opposizione).
• Corte di cassazione, civile, sezione L, sentenza 21 novembre 2017 n. 27655
Lavoro subordinato - Impugnazione del licenziamento - Legge 92 del 2012 - Rito Fornero - Mancata impugnazione - Eccezione - Proposizione nella fase di opposizione.
Nel rito di cui alla L. n. 92 del 2012, articolo 1, commi 48 e segg., l'eccezione di decadenza dall'impugnativa del licenziamento (e lo stesso vale per altre eccezioni teoricamente idonee a paralizzare la domanda avversaria introducendo nel giudizio un nuovo e diverso thema decidendum) può essere proposta per la prima volta nella fase di opposizione, che non ha natura impugnatoria ma si pone in rapporto di prosecuzione, nel medesimo grado di giudizio, con la fase sommaria, tanto che il ricorso che la introduce deve contenere gli elementi indicati dall'articolo 414 c.p.c., ossia quelli idonei a delimitare il tema della decisione nel giudizio di cognizione ordinaria.
• Corte di cassazione, civile, sezione L, sentenza 25 agosto 2016 n. 17329
Procedimento civile - Domanda giudiziale - Nuova domanda - Rito cd. Fornero - Fase di opposizione - "Mutatio libelli" - Inammissibilità - Fattispecie in tema di dedotto licenziamento ritorsivo.
Nel rito introdotto con la legge n. 92 del 2012 (cd. rito Fornero), come nel rito generale del lavoro, mentre è consentita, previa autorizzazione del giudice, la modificazione della domanda ("emendatio libelli"), non è ammissibile la proposizione di domanda nuova per mutamento della "causa petendi", ossia introduttiva di un tema d'indagine di fatto completamente diverso (nella specie, la deduzione di un motivo ritorsivo alla base del licenziamento), effettuata soltanto in sede di opposizione all'ordinanza di cui all'art. 1, comma 49, della legge n. 92.
• Corte di cassazione, civile, sezione L, sentenza 28 settembre 2015 n. 19142
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