Natura di soggetto di diritto privato della società a partecipazione pubblica
Società partecipate - Soggetto di diritto privato - Configurabilità
La partecipazione pubblica alla società per azioni non muta la natura di soggetto di diritto privato di quest'ultima, che non viene meno solo perché lo Stato o gli enti pubblici ne posseggono in tutto o in parte le azioni
• Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 18 novembre 2021, n. 35343
Società partecipata da ente locale costituita secondo il modello dell''in house providing' - Provvedimenti comunali di nomina e revoca di amministratori e sindaci ai sensi dell'art. 2449 c.c. - Impugnazione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento
In tema di società partecipata da un ente locale, pur quando costituita secondo il modello del cd. "in house providing", le azioni concernenti la nomina o la revoca di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2449 c.c., spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, non di quello amministrativo, perchè investono atti compiuti dall'ente pubblico "uti socius", non "jure imperii", e posti in essere "a valle" della scelta di fondo per l'impiego del modello societario, ogni dubbio essendo stato sciolto a favore della giurisdizione ordinaria dalla clausola ermeneutica generale, in senso privatistico, prevista dall'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 135 del 2012, oltre che dal principio successivamente stabilito dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016 (nella specie, peraltro, inapplicabile "ratione temporis"), a tenore del quale, per tutto quanto non derogato dalle relative disposizioni, le società a partecipazione pubblica sono disciplinate dalle norme sulle società contenute nel codice civile.
• Corte di Cassazione, Sezioni unite civili Civile, Ordinanza 1° dicembre 2016, n. 24591
Società partecipata da ente pubblico - Provvedimenti di nomina di amministratori - Impugnazione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
La società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato, poiché all'ente pubblico non è consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società mediante l'esercizio di poteri autoritativi, potendo esso avvalersi solo degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina pubblica presenti negli organi della società, sicché sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla nomina degli amministratori, in quanto espressione di atti compiuti "uti socius" e non "iure imperii". (Nella specie, era contestata la conformità allo statuto sociale della nomina temporanea, da parte del presidente della giunta regionale, del presidente del consiglio di amministrazione di una società a capitale interamente pubblico).
• Corte di Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 14 settembre 2017, n. 21299