Necessario tutelare il lavoratore anche dagli infortuni che derivano da colpa propria
Secondo la Casssazione, sentenza 2845, è onere del datore impedire l'istaurarsi di prassi scorrette
Con la sentenza n. 2845 del 25 gennaio 2021 la Corte di Cassazione è tornata a ribadire che le disposizioni di sicurezza perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni che derivano da propria colpa. Infatti è onere del datore di lavoro impedire l'instaurarsi di prassi non corrette e, come tali, portatrici di eventuali rischi per i lavoratori.
Dev'essere pertanto esclusa l'interruzione del rapporto di causalità pure in presenza dell'imprudente condotta del lavoratore, quando il sistema di sicurezza apprestato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità.
La vicenda, presa in esame dalla Suprema Corte, riguarda il danno subito da un lavoratore che, impegnato a realizzare le soglie di un balcone, si era calato su un ponteggio vetusto e non correttamente collocato, con la conseguenza che l'impalcatura aveva ceduto, provocando la caduta del lavoratore.
La Corte d'Appello, confermando la sentenza pronunciata dal Tribunale, considerò responsabile il coordinatore per la sicurezza dei lavori in fase di esecuzione. Fu infatti accertato che il ponteggio da tempo presentava delle carenze strutturali, pertanto il coordinatore avrebbe dovuto da un lato sollecitare l'appaltatore alla messa a norma dell'impalcatura e, dall'altro, modificare il POS (Piano Operativo di Sicurezza) della ditta appaltatrice, che non prevedeva infatti particolari accorgimenti per le lavorazioni in quota.
In ogni caso fu escluso che il comportamento del lavoratore potesse essere considerato abnorme e imprevedibile – così da interrompere la serie causale attivata dalla condotta del coordinatore – dal momento che la discesa operata dal balcone al ponteggio era dipesa dall'atteggiarsi della lavorazione, che era consistita nella realizzazione della pavimentazione del balcone.
Il responsabile del danno adì la Suprema Corte, sostenendo che il coordinatore per la sicurezza doveva limitarsi a predisporre il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), ma non vigilare costantemente sull'andamento dei lavori. Il suo ruolo non doveva infatti essere confuso con quello del datore di lavoro o del responsabile dei lavori.
La Corte di Cassazione, confermando la pronuncia della Corte d'Appello, rigettò il ricorso motivando che il compito del coordinatore per la sicurezza non si limita a un controllo formale sulla regolarità del POS e sull'eventuale fattibilità dei lavori con i mezzi ivi indicati, bensì consiste nella verifica di un'effettiva idoneità del POS e di coerenza tra quest'ultimo e il PSC predisposto dal coordinatore stesso. Il ricorrente, dunque, avrebbe dovuto accorgersi che il Piano Operativo dell'impresa appaltatrice fosse inadeguato, perché non prevedeva sistemi di sicurezza specifici per lavori in quota; pertanto avrebbe dovuto procedere alle opportune correzioni del POS.
Rapporto di causalità
Per quanto attiene poi al rapporto di causalità tra la condotta del coordinatore per la sicurezza e l'evento lesivo, la Corte di Cassazione confermò le pronunce di merito e, in conformità con innumerevoli pronunce precedenti, osservò che deve essere esclusa l'interruzione del rapporto di causalità, pure in presenza della imprudente condotta del lavoratore, quando, come nella specie, il sistema di sicurezza apprestato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità (sez. 4, 17.1.2017, Meda, Rv.269255; 10.10.2013, Rovaldi, 259313; 2.5.2012 Goracci n. 22044 non massimata; 7.2.2012, Pugliese, Rv.252373; 15.4.2010 n. 21511, Di Vita, n. m.).
"Le disposizioni di sicurezza perseguono infatti il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire comprende il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro impedire l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, latrici di possibili rischi per la sicurezza e la incolumità dei lavoratori (sez. 4, 13.11.2011 Galante, n. m.; sez.F. 12.8.2010, Mazzei Kr. 247996)".
FOCUS Dlgs 231/2001
Rubrica di aggiornamento periodico sulla responsabilità amministrativa delle società e degli enti