Civile

Negoziazione assistita, istruttoria stragiudiziale per dichiarazioni dei terzi

Tribunale dei minorenni con le vecchie regole fino al 1 gennaio 2030

di Luciano Panzani

Continuiamo l'esame dello schema di decreto legislativo di attuazione della delega per la riforma del processo civile approvato dal CdM lo scorso 28 luglio. Il testo é consultabile sul sito della Camera.

Ci soffermiamo oggi sui principi fondamentali e sul rafforzamento della mediazione e della negoziazione assistita. Vanno tuttavia almeno citate le norme che attuano il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per evitare la moltiplicazione delle controversie tra giudice ordinario e giudice minorile, e introdurre, anche in tutti i casi regole uniformi a garanzia dei diritti delle parti. E' una riforma a lungo avversata, anche per ragioni ideologiche, da chi riteneva che la soppressione dei vecchi tribunali dei minori potesse segnare un passo indietro nella tutela, ignorando le gravi carenze del vecchio sistema. Non è comunque una riforma destinata ad essere immediatamente applicata perché si prevede una vacatio legis di due anni e si stabilisce che i giudizi già incardinati proseguano rispettivamente davanti al tribunale ordinario ed al tribunale dei minorenni con le vecchie regole sino al 1 gennaio 2030.

Venendo invece alla riforma del processo civile in generale, per la quale si prevede un'entrata in vigore immediata delle norme, subito dopo la pubblicazione sulla G.U., va sottolineata l'ampiezza dell'intervento che si propone di realizzare il riassetto “formale e sostanziale” della disciplina del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie, mediante interventi sul codice di procedura civile, sul codice civile, sul codice penale, sul codice di procedura penale e su numerose leggi speciali, in funzione degli obiettivi di “semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile”. Il metodo adottato è quello della “novella”, che inserisce le nuove disposizioni nel vecchio tessuto del codice di rito e di molte altre leggi. Occorrerà dunque studiarla bene questa riforma perché tutti, magistrati, avvocati, professionisti in generale dovranno adeguarvisi.

I tre obiettivi della legge delega, semplificazione, speditezza e razionalizzazione, sono diretti ad assicurare tempi più rapidi di definizione dei processi e l'eliminazione dell'arretrato. Ciò è reso possibile dalla contestuale attuazione dell'Ufficio del processo, sia per la giustizia civile che per quella penale, affidata ad un altro contestuale decreto delegato.

Si potenzia la mediazione anche con incentivi fiscali, estendendo l'area della mediazione obbligatoria alle controversie che investono rapporti di durata e si estende la negoziazione assistita tramite avvocati anche alle controversie di lavoro. Si prevede anche in caso di divorzio che le parti possono stabilire, nell'accordo, la corresponsione di un assegno in unica soluzione. Nell'ambito della negoziazione assistita una novità importante è la previsione di una istruttoria stragiudiziale, mediante acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente, con finalità ed effetti propri della confessione stragiudiziale .

Si apre, osserva la Relazione governativa, a nuovi scenari nella fissazione dei fatti anche ai fini dell'eventuale futuro giudizio introdotto in caso di insuccesso della negoziazione assistita. Si tratta di un passo nella direzione di una forma di giustizia complementare realizzata attraverso il costruttivo apporto degli avvocati, secondo modelli sino ad oggi propri di altri Paesi.

Ancora si interviene sull'arbitrato potenziandolo, prevedendo che gli arbitri, ove vi sia una volontà delle parti in tal senso, possano emanare provvedimenti cautelari.

L'intento è di alleggerire il carico della giustizia ordinaria. Va però ricordato che questi interventi in tanto saranno efficaci in quanto la riforma complessivamente riesca davvero ad abbattere l'arretrato e a farci raggiungere tempi di definizione dei processi analoghi a quelli del resto di Europa. Mediazione e negoziazione assistita funzionano al meglio quando le parti sono consapevoli che in alternativa vi è il rischio di una decisione loro sfavorevole da parte del giudice togato in tempi brevi.

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