Nel procedere alla collazione rilevano anche le migliorie apportate al bene
L'articolo 747 del Cc stabilisce che la collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al momento dell'apertura della successione, senza che i beni oggetto della collazione tornino materialmente e giuridicamente a far parte della massa ereditaria, incidendo i medesimi esclusivamente nel computo aritmetico delle quote da attribuire ai singoli coeredi secondo la misura del diritto di ciascuno. Non sono irrilevanti, ai fini del computo di detto valore, i miglioramenti che abbiano interessato l'immobile fino a quel momento. Ai sensi dell'articolo 748 del Cc va dedotto a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione. Nel caso di alienazione, l'articolo 749 del Cc dispone che i miglioramenti fatti dall'acquirente debbano essere computati nei termini indicati.
I miglioramenti all’immobile - Il giudice di legittimità ha ricordato che le migliorie di cui agli articoli 748 e 749 del Cc si identificano in quelle opere che si incorporino nel fondo e aumentino le opere esistenti o ne migliorino l'efficienza.
A tal fine, costituisce miglioria anche l'affrancazione del fondo enfiteutico, sempreché il donatario provi di avervi provveduto a propria cura e spese.
Non costituisce miglioria, invece, l'acquisizione, da parte del fondo, di una attitudine edificatoria prima mancante. Il mutamento della destinazione urbanistica del fondo non dipende, infatti, da un'attività del donatario o del terzo che è diretta a incrementare il valore del bene; non è correlativo a un esborso del donatario o all'arricchimento, corrispondente al valore delle opere realizzate, che il terzo abbia voluto porre in essere in favore di quel soggetto; essa non risponde, quindi, alla finalità che sottende il regime dei miglioramenti della res donata.
Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 6 ottobre 2016 n. 20041