Nel progetto di riforma possibilità di accordo sulla confisca anche per chi patteggia
Lo scopo è incentivare il rito con la piena negoziabilità dei trattamenti sanzionatori
La confisca - soprattutto se obbligatoria - non può essere oggetto di accordo nel patteggiamento. Ciò lo disincentiva, visto che l’imputato può vedersi irrogata una pena patrimoniale non preventivata, o più afflittiva di quella concordata. Tra le proposte di riforma del processo penale elaborate dalla commissione ministeriale vi è quella di comprendere la confisca - anche per equivalente e compresa la determinazione del suo ammontare - nell’accordo negoziale, con l’unica esclusione delle «ipotesi di confisca obbligatoria individuate dal legislatore delegato»
Oggi la Cassazione ha un approccio restrittivo, soprattutto per la confisca obbligatoria. Così:
- in tema di reati tributari, è illegittima la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che, senza spiegare le ragioni, omette di provvedere sulla confisca obbligatoria (sentenza 11281/2020);
- la confisca per equivalente del profitto del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche è ordinata in caso di patteggiamento anche se non rientra nell’accordo delle parti, e l’adozione provvisoria di un sequestro conservativo non integra alcuna duplicazione sanzionatoria (28921/2020);
- anche il giudice dell’esecuzione può disporre la confisca per equivalente, quando è obbligatoria, se la sentenza di patteggiamento non vi ha provveduto (sentenza 282/2019).
Lievemente diverso è lo scenario se l’accordo riguarda l’ammontare della confisca. Il giudice non è infatti vincolato a questo, «in quanto dette misure esulano dall’alea della negozialità». Tuttavia, se lo disattende «deve indicare le ragioni per cui ha provveduto, al riguardo, in termini difformi da quelli concordemente prospettati dal pubblico ministero e dalla difesa» e le parti, in tal caso, possono proporre ricorso per Cassazione (sentenza 21368/2019).
La proposta di legge delega della commissione Lattanzi prevede che, in caso di patteggiamento, il giudice sia vincolato dall’accordo delle parti anche in punto di confisca; se questa è obbligatoria, la formulazione letterale scelta non sembra escludere che l’accordo possa riguardare il suo ammontare, vietando solo la discrezionalità negoziale sull’irrogazione, o meno, della medesima.
Tuttavia, la presenza di una clausola di rinvio alla legislazione delegata per individuare i casi di confisca obbligatoria sottratti alla disponibilità delle parti è l’antecedente logico all’introduzione di un novero di reati per cui la confisca rimarrà obbligatoria, ma l’accordo tra accusa e difesa potrà - in modo evidentemente motivato - estendersi alla sua mancata irrogazione. La delega è però un po’ ambigua: per evitare incertezze applicative il criterio direttivo per il legislatore delegato dovrebbe regolare con più precisione questo passaggio, decisivo per dare al patteggiamento un’effettiva valenza deflattiva e incentivante.