Nelle azioni di difesa titolarità attiva e passiva non rilevabile d’ufficio
L'azione del proprietario del fondo volta a conseguire la demolizione o l'arretramento dell'opera è esperibile esclusivamente nei confronti del proprietario confinante in considerazione del carattere reale dell'azione medesima qualificabile come
negatoria servitutis. Ne discende che la titolarità attiva o passiva del rapporto controverso si traduce nella proposizione di una questione che non è di legittimazione passiva
ad causam, non è questione rilevabile d'ufficio, ma costituisce un requisito di fondatezza della domanda. Pertanto, spetta all'attore dimostrare e provare le circostanze relative all'individuazione nel convenuto del soggetto passivo dell'azione reale e la deduzione di non essere proprietario costituisce una mera difesa. Così si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 5899 depositata dalla seconda sezione civile il 24 marzo 2015.
Riassunzione del giudizio interrotto - In tema di riassunzione del giudizio interrotto la Corte, con la decisione in esame, ha precisato che detta riassunzione è tempestiva e integralmente perfezionata quando il corrispondente ricorso, recante gli elementi sufficienti a individuare il giudizio che si intende far proseguire, sia stato depositato in cancelleria nel termine semestrale previsto dall'articolo 305 del Cpc, sicché, qualora la relativa notifica, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, sia viziata o inesistente, o comunque non sia stata correttamente compiuta per erronea o incerta individuazione del suo destinatario, il giudice deve ordinarne la rinnovazione, fissandone il nuovo termine, e non può dichiarare l'estinzione del processo.
Se la notifica dell'atto di riassunzione viene effettuata entro l'anno dalla morte della parte nell'ultimo domicilio del defunto agli eredi collettivamente e impersonalmente, la notifica è valida senza l'indicazione nominativa degli eredi, poiché come non è richiesta l'indicazione nominativa degli eredi nella notifica, così non è richiesta neppure nell'atto di riassunzione
Corte di cassazione – Sezione II civile - Sentenza 24 marzo 2015 n. 5899