Nessun automatismo tra pagamenti non autorizzati dal giudice delegato e revoca del concordato
Il pagamento di debiti scaduti senza l'autorizzazione del giudice delegato, non fa scattare la revoca del fallimento se gli esborsi sono di modesta entità rispetto al fabbisogno del concordato. Con questa motivazione, la cassazione (sentenza25458) respinge, sul punto, il ricorso del curatore contro la revoca del fallimento decisa dalla Corte d'Appello. I giudici di merito avevano verificato che i pagamenti contestati, tutti in favore di professionisti o per prestazioni correlate alla procedura o funzionali alla conservazione dei beni e alla continuità aziendale, ammontavano a 66 mila euro a fronte di un fabbisogno concordatario di 2,1 milioni. Per i giudici di seconda istanza, che avevano cancellato il fallimento, pesava la proporzione fabbisogno-pagamenti e la rispondenza di questi alle finalità della procedura. Ma la vittoria sul punto non basta.
La Cassazione accoglie, infatti, la seconda contestazione del curatore, relativa ad un atto in frode ai creditori, annullando la sentenza con rinvio, per una nuova decisione. La società aveva, infatti, taciuto nella proposta, l'esistenza di una serie di procedimento promossi contro di lei, per un totale di 280 mila euro. Per la Suprema corte il profilo fraudolento può consistere anche nella semplice consapevolezza di avere taciuto nella proposta di concordato, circostanze rilevanti ai fini dell'informazione dei creditori.
Vasta la gamma di atti considerati idonei a perpetrare la frode: dallo spin-off immobiliare non specificato nei suoi precisi termini, all'operazione di leveraged buy out descritta in termini incompleti, dall'inadeguata illustrazione di una delibera di riduzione del capitale della società proponente, alla taciuta appropriazione di fondi sociali.
Tra questi c'è anche il silenzio sui procedimenti pendenti contro la società: passività potenziali che sono comunque un rischio, visto che la loro effettiva consistenza dipende dall'esito dei giudizi. Nello specifico non è sufficiente la semplice indicazione nella proposta di concordato di un fondo rischi. Per i giudici non raggiunge il livello di informazione adeguata per i creditori. Un problema che va oltre l'eventuale sufficienza del fondo a coprire il rischio contenzioso. La Sentenza torna dunque alla Corte d'Appello.