Civile

Nessun compenso all'avvocato non iscritto all'Albo speciale in quanto il contratto è nullo

Gli interessi sui compensi non scattano solo con la domanda giudiziale ma anche con la richiesta extragiudiziale di adempiere

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di Paola Rossi

È nullo il contratto di incarico professionale se l'avvocato non ha l'abilitazione al patrocinio dinanzi alle Corti superiori. E nulla è dovuto a titolo di compenso professionale per le attività svolte comprese quelle non giudiziali, come l'attività preparatoria e di studio della causa.

Con la sentenza n. 29351/2022 la Corte di cassazione esclude così in radice qualsiasi pretesa di pagamento dell'avvocato privo dell'iscrizione all'Albo speciale per la causa svoltasi di fronte al Consiglio di Stato.

Il legale non abilitato riteneva che almeno per l'attività extragiudiziale egli avesse diritto al compenso professionale in quanto l'incarico dato dalla Regione era "unitario" e condiviso con altro avvocato, invece regolarmente abilitato al patrocinio davanti ai giudici di Palazzo Spada.

La Cassazione conferma l'indirizzo secondo cui il contratto per il patrocinio di una causa davanti all Corti superiori svolto dall'avvocato a ciò non abilitato è radicalmente nullo e quindi non produttivo di alcun effetto.


Il valore della causa
Ugualmente la Cassazione rigetta il motivo di ricorso presentato dall'altro professionista - però abilitato - che aveva difeso la Regione davanti al Consiglio di Stato dove chiedeva che la tariffa per la liquidazione del proprio compenso non fosse quella della causa di valore indeterminato e indeterminabile. Infatti, faceva rilevare il ricorrente, che essendo in ballo l'annullamento di un atto amministrativo della Giunta regionale sul costo delle rette di degenza nelle strutture sanitarie, il compenso andava individuato in base al valore della causa.
La Cassazione respinge il motivo chiarendo che le cause dove si chiede l'annullamento di un atto amministrativo sono appunto di valore indeterminato rispetto alla tariffa forense applicabile. Questo perché a differenza del giudizio civile nel processo ammnistrativo non vi è ridterminazione del giudice sul valore patrimoniale della domanda giudiziale. E, infine, va detto che aseguito di annullamento è l'ente che decide se rivedere gli oneri patrimoniali concernenti l'atto amministrativo o fermarsi dinanzi al fatto dell'annullamento dell'atto.

Gli interessi
La Corte di legittimità accoglie invece il motivo di ricorso dell'avvocato abilitato al patrocinio superiore sul punto della decorrenza e della natura degli interessi che i giudici di merito gli avevano riconosciuto a partire dalla domanda.
In particolare la sentenza chiarisce che, se è vero che di regola la messa in mora dell'altro contraente decorre dalla proposizione della domanda giudiziale è pur vero che essa può scattare con la richiesta di pagamento. Per cui il giudice del rinvio dovrà valutare se la notula presentata dall'avvocato avesse o meno le caratteristiche di una formale messa in mora dell'ente territoriale. Nuovo giudizio anche sulla corretta individuazione del tipo di interessi legali o moratori da riconoscere al professionista rispetto alla liquidazione accordata dei compensi per le due cause patrocinate davanti al Consiglio di Stato.
Infatti, gli interessi di cui all'articolo 1224 del Codice civile competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice.

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