Nessuna «disorganizzazione» può costringere il lavoratore a non usufruire dei servizi igienici
Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure idonee a salvaguardare la personalità morale dei lavoratori. Deve quindi adottare un sistema organizzativo che consenta al lavoratore - anche nel caso in cui tutti i dipendenti addetti alle sostituzioni di altri lavoratori siano impossibilitati alla sostituzione – di allontanarsi dalla propria postazione per il bisogno primario, non controllabile, non preventivabile, di utilizzo dei servizi igienici. ll Tribunale del Lavoro di Lanciano con la sentenza n°111/2019 affronta il tema del danno esistenziale legato alla (dis)organizzazione del lavoro. Un provvedimento che verte sul bene sacro di ogni lavoratore: la propria dignità.
La vicenda - Un lavoratore di una società automobilistica adiva il Tribunale chiedendo di accertare la lesione del diritto alla dignità della sua persona sul luogo di lavoro e per l'effetto la condanna del proprio datore di lavoro al risarcimento dei danni patiti a seguito di un evento occorso sul luogo di lavoro e per il quale era ancora in cura per ansia e depressione. Esponeva il lavoratore che durante un turno di attività alla catena di montaggio aveva avvertito il bisogno impellente di recarsi ai servizi igienici. Nel rispetto della procedura aveva dunque azionato il dispositivo di chiamata d'emergenza al fine di potersi regolarmente allontanare dalla propria postazione di lavoro. Nessun preposto o team leader si era tuttavia recato alla sua postazione. Il lavoratore aveva pertanto azionato anche il dispositivo di chiamata della postazione vicina. Anche in tal caso con esito negativo, che parimenti perveniva rivolgendosi direttamente ai team leaders allocati nei sui pressi. Per quanto fisiologicamente possibile e continuando a operare, il lavoratore non autorizzato, aveva provato a resistere alla postazione. Giunto allo stremo della resistenza e non avendo alcuna umana alternativa, aveva lasciato la postazione dirigendosi di corsa verso i servizi igienici, non riuscendo tuttavia ad evitare di orinarsi nei pantaloni. Aveva poi ripreso immediatamente il suo lavoro alla catena di montaggio, chiedendo frattanto di recarsi in infermeria per potersi cambiare. Anche questo permesso gli era stato negato. Dal che solo alla pausa ordinaria del turno di lavoro l'operaio aveva potuto cambiarsi sebbene al cospetto dei colleghi vicini, tra cui anche donne.
La decisione - Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare non solo l'integrità fisica, ma anche la personalità morale del prestatore di lavoro. Si tratta di diritti della persona del lavoratore codificati prima nel codice civile, e poi, grazie all'intervento della Carta costituzionale, assurti a diritti inviolabili, la cui lesione implica il risarcimento dei danni non patrimoniali di tipo esistenziale da inadempimento contrattuale. Trattasi di una fattispecie di risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali in ambito contrattuale espressamente prevista dalla legge. E' bene precisare che il danno non patrimoniale può essere provato anche attraverso presunzioni semplici, alle quali il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale, può attribuire rilevanza anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento. Come nel caso di specie - laddove il lavoratore pur lamentando uno stato ansioso-depressivo a seguito degli accadimenti non ha adeguatamente allegato il danno biologico patito - in tali casi il risarcimento non può che avvenire in via equitativa, essendo impossibile dimostrare in concreto l'entità dei pregiudizi. Si badi che la valutazione equitativa deve necessariamente tener conto della gravità oggettiva della vicenda. Importanza desumibile dalle modalità concrete della condotta illecita, dal suo tenore, dalla portata offensiva della stessa sui diritti; nel caso di specie costituzionalmente inviolabili in quanto afferenti al valore primario della persona umana: la dignità. Nel caso esaminato il datore di lavoro ha arrecato tangibile danno alla dignità del lavoratore, al suo onore, alla sua reputazione, alla sua immagine. Lesioni indubitabilmente derivanti dall'imbarazzo di essere stato osservato dai colleghi di lavoro con i vestiti bagnati per essersi dovuto orinare nei propri stessi pantaloni, viepiù senza possibilità di cambiarsi in disparte dagli stessi, potendosi invece cambiare solo al termine dell'orario previsto e davanti ai colleghi, donne comprese. A ben vedere i diritti all'onere e alla salute fisica e psichica del lavoratore sono considerati sacri dalla Carta costituzionale che subordina la libertà di iniziativa economica al rispetto della dignità del prestatore di lavoro. In altre parole l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale ovvero in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, all'umano decoro.
Tribunale di Lanciano - Sentenza 23 settembre 2019 n. 111