Niente sconto "prima casa" se il contribuente non si sposta nel Comune dove ha sede l'immobile in fase di costruzione
La circostanza che il bene sia in costruzione non esime il contribuente da spostarsi nel Comune ove ha sede l'immobile
Non può beneficiare dell'agevolazione "prima casa" il contribuente che non si trasferisce entro 18 mesi dall'acquisto del bene nel Comune dove ha sede l'immobile comprato. E la regola vale anche se la casa è in fase di costruzione in quanto la legge parla di spostamento nel Comune dove ha residenza l'immobile e non nell'abitazione stessa (anche se è in fase di realizzazione). Lo chiarisce la Cassazione con ordinanza n. 17867/22.
La vicenda. Entrando nel merito della vicenda due contribuenti hanno proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Ctr Sicilia che ha revocato l'agevolazione prima casa Iva (fruita al 4%) in relazione all'acquisto di un alloggio in corso di costruzione per mancato trasferimento da parte dei contribuenti della residenza nel Comune ove era situato l'immobile entro i canonici 18 mesi dalla data di stipula dell'atto di acquisto del bene. La residenza dell'acquirente nel Comune ove si trova l'immobile è dunque un elemento costitutivo del beneficio "prima casa", che viene provvisoriamente accordato anche quando l'acquirente risieda altrove, ma nell'atto di acquisto dichiari di voler trasferire in quel Comune la propria residenza. In quest'ultimo caso l'acquirente assume nei confronti del Fisco l'obbligo di provvedere a effettuare il trasferimento nel termine di 18 mesi, determinandosi in caso di inadempimento la decadenza dal beneficio. In particolare quest'ultima è esclusa se il mancato trasferimento è dovuto a causa di forza maggiore, da intendersi come evento non prevedibile che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente.
Posizione della Corte. La Cassazione si è trovata in linea con la sentenza della Ctr e, quindi, ha ritenuto la legittimità dell'avviso di revoca dell'agevolazione "prima casa" essendo i contribuenti decaduti da quest'ultima per non aver trasferito la propria residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile nel termine previsto, diciotto mesi dalla stipula dell'atto di permuta, senza che la mancata ultimazione dei lavori dell'alloggio rivelasse ai fini della decorrenza di qjuesto spazio temporale, atteso che come precisato dal giudice di appello, elemento costitutivo della fattispecie è il trasferimento della residenza non necessariamente nella prima casa ma nel Comune ove essa si trova.