Responsabilità

Niente colpa al pedone se non ci sono le strisce pedonali

La Cassazione con l'ordinanza 278 precisa inoltre che il divieto di attraversamento delle piazze non è assoluto

immagine non disponibile

di Domenico Carola

I giudici della sesta sezione civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 278 del 12 gennaio 2021 hanno ritenuto che non sussiste concorso di colpa del pedone, investito in un piazzale, se non ci sono attraversamenti pedonali fruibili

Il caso
Una donna apre una procedura nei confronti di un conducente e la sua compagnia assicurativa intesa ad ottenere il risarcimento dei danni riportati a causa dell'investimento subito mentre attraversava un piazzale a piedi. Il Tribunale riconosce in capo alla donna un concorso di colpa del 30% e del 70% alla compagnia, condannandola a risarcire i danni al pedone. L'attrice però ricorre in appello, contestando il concorso di colpa e la personalizzazione del danno, ottenendo un parziale accoglimento alle sue richieste. Secondo la Corte territoriale il pedone non avrebbe dovuto attraversare il piazzale stante il divieto di cui all'articolo 190 codice della strada, indipendentemente o meno dalla presenza delle strisce pedonali. La ricorrente censura questa ratio e ricorre per la cassazione della sentenza

La decisione
Gli Ermellini accolgono il ricorso del pedone ritenendo che l'articolo 190 del codice della strada non vieta ai pedoni l'attraversamento tout court dei piazzali al di fuori delle strisce pedonali, poiché chiaramente condiziona il divieto il fatto che degli attraversamenti pedonali esistano anche se a distanza superiore a quella indicata nel secondo comma, caso nel quale il pedone deve raggiungere le strisce e attraversare quel punto. Non contiene dunque un divieto assoluto di attraversare i piazzali che siano privi di strisce pedonali, ma un divieto di attraversamento solo qualora vi siano, pur se non vicini, degli attraversamenti pedonali fruibili. Inoltre la corte di merito, non ha esaminato il motivo di impugnazione della danneggiata, che verteva sulla presenza o meno di strisce pedonali nelle vicinanze, ritenendolo assorbito dal fatto che l'articolo 190 codice della strada vieta comunque ed in ogni caso di attraversare i piazzali. L'assunto relativo all'assenza di strisce pedonali deve ritenersi assorbito dal fatto che il codice della strada impedisce l'attraversamento delle piazze al di fuori dell'utilizzo di strisce pedonali, e questo ragionamento ha portato la corte di merito a ritenere assorbito il motivo di appello, o comunque a rigettarlo a prescindere dalla motivazione che lo sorreggeva. Ma tè una ratio infondata in quanto l'articolo 190 non contiene un divieto assoluto di attraversare i piazzali che siano privi di strisce pedonali, ma un divieto di attraversamento solo qualora vi siano, pur se non vicini, degli attraversamenti pedonali fruibili. Nel caso in esame, questa circostanza di fatto, ossia che non vi fossero attraversamenti pedonali fruibili, e che dunque l'attraversamento del piazzale fosse lecito al pedone, era quanto veniva richiesto con il motivo di appello, disatteso invece sulla base del rilievo del divieto assoluto, erroneamente inteso, di attraversamento al di fuori delle strisce.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Correlati

Dossier Plus Plus 24 Diritto

Dossier e monografie