Niente controllo giudiziario per l'impresa infiltrata, anche in presenza di misure di self cleaning
Interdittiva antimafia - Controllo giudiziario - Presenza di un pericolo attuale di infiltrazione mafiosa - Impresa dotata di un modello organizzativo 231 - Irrilevanza
Legittimo il rigetto della richiesta di ammissione al controllo giudiziario, ai sensi dell' articolo 34-bis, comma 6, Decreto Legislativo n. 159 del 2011, di una società il cui ravvisato rapporto di stabile agevolazione con le cosche mafiose non permette di formulare una prognosi favorevole di bonifica e radicale risanamento, ovvero sia stata giudicata quale impresa infiltrata e che tale infiltrazione allo stato, non sia risolvibile, non rilevando in alcun modo il fatto che la medesima società si sia dotata recentemente di un modello organizzativo ex decreto legislativo n. 231 del 2001, della cui attuazione, tra l'altro, in un'ottica prevenzionale, non sia data idonea dimostrazione.
• Corte di Cassazione, Sezione 2 Penale, Sentenza 16 marzo 2023, n. 11326
Interdittiva antimafia - Controllo giudiziario - Presenza di un pericolo attuale di infiltrazione mafiosa - Impresa dotata di un modello organizzativo 231 – Irrilevanza
E' immeritevole della misura del controllo giudiziario la società che abbia adottato misure di self cleaning a fondamento della sua richiesta, quali il passaggio dalla figura dell'amministratore unico a quella del consiglio di amministrazione, l'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto legislativo 231 del 2001 o la nomina di persone specchiate nell'organismo di vigilanza, se valutate, come nel caso di specie, di per sé inefficaci a garantire la decontaminazione mafiosa, anche in ragione della loro recente adozione.
• Corte di Cassazione, Sezione 2 Penale, Sentenza 6 febbraio 2022, n. 4980
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Informazione antimafia interdittiva - Richiesta di accesso al controllo giudiziario ex art. 34 - Bis, comma 6, d.lgs. n.159 del 2011 - Valutazione del tribunale - Criteri - Indicazione.
In tema di misure di prevenzione, ai fini dell'ammissione alla misura del controllo giudiziario, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, richiesta dall'impresa destinataria dell'informazione antimafia interdittiva che abbia impugnato detto provvedimento, il tribunale è tenuto a valutare, in termini prognostici - sulla base del dato patologico acquisito dall'accertamento amministrativo con l'informazione antimafia interdittiva - se il richiesto intervento giudiziale di "bonifica aziendale" risulti possibile, in quanto l'agevolazione dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, d.lgs. cit., sia da ritenere occasionale, escludendo tale evenienza, pertanto, nel caso di cronicità dell'infiltrazione mafiosa.
• Corte di Cassazione, Sezione 2 Penale, Sentenza 5 marzo 2021, n. 9122
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