Niente domiciliari con braccialetto elettronico all'imputato con concreto pericolo di recidiva
Le telecamere di sorveglianza avevano riconosciuto l'imputato da alcuni elementi
All'imputato con alle spalle diversi furti e che ha anche aiutato soggetti ad evadere dal carcere, non è possibile accordare i domiciliari nemmeno con il braccialetto elettronico. Si tratta di reati talmente gravi che l'unica misura adeguata è quella carceraria. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 15656/21.
Con ordinanza emessa il 13/11/2020 il tribunale della libertà di Roma ha rigettato la richiesta di riesame contro l'ordinanza del gip del tribunale di Roma del 2 novembre 2020 che aveva applicato a un cittadino straniero la misura della custodia in carcere in relazione a una serie di furti pluriaggravati commessi tra maggio e giugno 2020. Contro l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dello straniero che ha chiesto per quale motivo non fossero stati concessi i domiciliari con braccialetto elettronico. Nella vicenda l'imputato era capo di una banda di soggetti dediti ai furti ai bancomat e il cui riconoscimento era avvenuto grazie a telecamere di videosorveglianza. Si trattava dell'individuazione di un pantalone di marca (Adidas) e della mano sinistra dell'autore dei furti. Per l'imputato erano troppo pochi gli elementi a suo carico. Di avviso completamente opposto la Cassazione. I Supremi giudici hanno ricordato come la loro funzione sia "di motivazione" e non già "della decisione", ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del merito cautelare, va al contrario evidenziato che l'ordinanza impugnata avesse fornito logica e coerente motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con argomentazioni prive di illogicità e contraddittorietà. Il tribunale aveva argomentato correttamente e puntualmente in ordine alla sussistenza e alla gravità degli elementi volti a integrare la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari con motivazione puntuale e coerente.
La Cassazione ha chiarito che ove l'indagato sia dedito per il suo modus operandi a commettere delitti in modo continuativo e seriale, il giudizio sul pericolo di recidiva non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti dall'analisi della personalità dell'indagato, dall'esame delle sue concrete condizioni di vita. L'ordinanza impugnata appare immune da censure, avendo ritenuto inadeguata qualsiasi altra misura diversa dalla custodia in carcere, in considerazione della gravità e serialità dei precedenti penali, e della circostanza che l'imputato avesse favorito l'evasione di due persone dal carcere di Rebibbia. Circostanze che escludono l'adeguatezza della misura domiciliare, anche con il presidio del braccialetto elettronico e che, invece, depongono per le misura cautelare carcerarie.