Professionisti e CED non rispondono penalmente: la Cassazione delimita lo status di garante nella bancarotta documentale
Il soggetto esterno, incaricato della mera elaborazione dei dati, opera esclusivamente sulla base delle informazioni fornite dall’impresa e, pertanto, non è in grado di garantire autonomamente né la completezza né la veridicità sostanziale dei dati contabili (Cass., Sez. V Penale, Sent. n. 6556/2025)
La sentenza degli Ermellini n. 6556 del 18 febbraio 2025 si inserisce nel solco di una consolidata linea interpretativa, riaffermando importanti principi in materia di bancarotta documentale, con specifico riguardo all’individuazione dei soggetti titolari della posizione di garanzia cioè dello status di garante relativo alla regolare tenuta delle scritture contabili.
In particolare, la pronuncia offre spunti rilevanti in ordine alla responsabilità (o meglio, alla non responsabilità) dei soggetti esterni...