Responsabilità

Niente risarcimento dall'Ospedale per l'omissione dei medici ausiliari assolti perché il fatto non sussiste

L'assenza del nesso causale tra omissione e decesso si riverbera sull'azione civile contro l'ente per l'assenza di colpa dei condebitori

di Paola Rossi

Il riflesso del giudicato penale sul processo civile intentato per danni non si esplica se il debitore solidale è stato assolto dal reato per l'insussistenza del fatto dell'ausiliario. L'insussistenza del fatto si riverbera anche nei confronti del responsabile civile che non abbia partecipato al processo penale in qualità di responsabile civile. Tale formula assolutoria esplica i suoi effetti preclusivi in sede civile impedendo l'azione del danneggiato - già parte civile - anche "contro parti diverse da quella assolta in sede penale". Il presupposto ostativo deve soddisfare tre condizioni: l'assoluzione deve essere stata pronunciata a seguito di dibattimento, il danneggiato deve essersi costituito parte civile nel processo penale o deve essere stato posto in condizione di costituirvisi e, infine, l'assenza di colpa non deve derivare da fatto personale del condebitore. Così la sentenza n. 26811/2022 della Cassazione ha affermato - dopo aver definito i medici, quali ausiliari dell'Ausl a norma dell'articolo1218 del Codice civile - il seguente principio in materia di responsabilità sanitaria: nella controversia civile di responsabilità sanitaria, promossa dal danneggiato per ottenere i danni dalla struttura sanitaria (responsabilità esclusivamente ex articolo 1228 Cc) per fatto colposo dei medici di cui si avvale, la sentenza penale che abbia assolto i medici con la formula "perché il fatto non sussiste" osta all'azione civile se non fondata su fatti diversi da quelli posti all'attenzione del giudice penale. La parte convenuta è però tenuta a eccepire tempestivamente l'esitenza di una siffatta pronuncia penale assolutoria sul medesimo fatto.

Il caso
Nel caso concreto il giudice penale aveva assolto i medici imputati della morte del congiunto della parte civile che si era ritualmente costituita nel giudizio penale esercitando l'azione per danni solo contro i medici. Ma nonostante le accertate omissioni commesse da questi ultimi in sede penale non era stata raggiunta la certezza della prova di un nesso tra tale omissione e l'evento morte. Ciò che impedisce in radice la dichiarazione della responsabilità penale. Andava, infatti, dimostrato - sempre ai fini della responsabilità penale - che se l'azione doverosa e in linea con l'esperienza raggiunta in ambito medico fosse stata posta in essere il decesso non si sarebbe sicuramente verificato. Solo in tal caso il giudice penale avrebbe potuto condannare per colpa i medici e stabilire il risarcimento a favore del coniuge superstite.
Alla luce dell'assoluzione piena dei medici la stessa parte aveva agito solo contro l'ospedale in sede civile dove il principio per accertare la "colpa" del debitore è espresso dalla formula del "più probabile che non". Formula nettamente più permeabile rispetto a quella di accertamento della responsabilità penale per colpa la cui prova deve superare "ogni ragionavole dubbio" dovendo assurgere a certezza, almeno processuale. Ma l'accertamento non si poteva svolgere essendo convenuto l'ente per il fatto colposo dei propri ausiliari- medici non convenuti in giudizio e anzi definitivamente assolti dal giudice penale con la conseguente preclusione per queello civile di rivalutare in base ai propri canoni i profili di colpa che aprono la strada al risarcimento del danneggiato.

Imputabilità e solidarietà
L'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria ex articolo 1228 Cc richiede che sia stato accertato il fatto colposo del personale medico ausiliario. Ossia "un illecito colpevole dell'autore immediato del fatto", in assenza del quale non è ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale dell'ente (pur debitore solidale) nei confronti del paziente. Principio consolidato secondo cui la responsabilità della struttura sanitaria per fatto proprio - ex articolo 1228 Cc - è autonoma da quella del medico di cui essa si sia avvalsa in qualità di ausiliario, ma entrambi rispondono in via solidale nei confronti del danneggiato, in ragione dell'insorgere dell'obbligazione risarcitoria per l'unicità dell'evento dannoso imputabile a più soggetti; "imputabilità che si determina non solo in forza del concorso efficiente delle plurime condotte (attive e/o omissive) nella produzione del danno, ma anche allorquando (come nella specie) uno dei condebitore risponda per il fatto dell'autore immediato del danno". L'imputabilità dell'unico danno a più soggetti è, quindi, condizione necessaria e sufficiente perché possa ravvisarsi la solidarietà nel debito, sia di fonte contrattuale sia di fonte extracontrattuale.

Conclusioni
In conclusione, l'assenza di coincidenza soggettiva tra le parti del giudizio penale e quelle del giudizio civile di danno non è dirimente per escludere l'efficacia extrapenale del giudicato di assoluzione dei medici ausiliari dell'ospedale.
Ed è, altresì, necessario che la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei coobbligati in solido non sia fondata su ragioni personali del condebitore altrimenti le posizioni dei responsabili solidali diventano autonome. Per cui la Cassazione pur accogliendo il ricorso dell'azienda sanitaria contro la domanda di danni boccia in radice la critica dell'ente secondo cui l'azione civile sarebbe preclusa tout court dalla non coincidenza tra parti del giudizio penale e quelle del giudizio civile.
Va detto che la scelta di coltivare l'azione di risarcimento in sede penale invece che con autonoma azione civile determina diverse conseguenze tra cui gli effetti che possono riverberarsi dall'assoluzione dell'imputato.

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