Amministrativo

Niente tariffa a forfait per le occupazioni finalizzate alla sola produzione di energia elettrica

Il regime derogatorio previsto dal comma 831 dell'art. 1 della l. 160/2019 presuppone, dal punto di vista soggettivo, che il soggetto occupante le aree pubbliche svolga attività di erogazione dei pubblici servizi (e nella previgente formulazione normativa anche alle attività agli stessi strumentali) e, dal punto di vista oggettivo, che l'attività di erogazione sia in atto, posto che il canone va commisurato al numero delle utenze.

di Tommaso Ventre*

Il regime derogatorio previsto dal comma 831 dell'art. 1 della l. 160/2019 presuppone, dal punto di vista soggettivo, che il soggetto occupante le aree pubbliche svolga attività di erogazione dei pubblici servizi (e nella previgente formulazione normativa anche alle attività agli stessi strumentali) e, dal punto di vista oggettivo, che l'attività di erogazione sia in atto, posto che il canone va commisurato al numero delle utenze. Circostanze che non ricorrono nel caso delle occupazioni finalizzate alla sola produzione di energia elettrica.

Con l'introduzione del Canone unico patrimoniale il legislatore ha disciplinato una peculiare forma di assoggettamento al prelievo per le "occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica (…)". In deroga all'ordinaria previsione tariffaria la commisurazione di tali occupazioni "permanenti" è determinata per legge -in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale e non derogabile dai regolamenti comunali - in una misura forfettaria commisurata al numero delle utenze servite da ciascun operatore pari a 1,50 euro per i comuni fino a 20,000 abitanti e 1 euro per i comuni con popolazione superiore a detto limite.

Si tratta in buona sostanza di una misura che, in parte, ripercorre la previgente disciplina dell'articolo 63, del dlgs 446/1997 che nel definire il contenuto cui del regolamento della TOSAP doveva conformarsi, al comma 2, lett. f) prevedeva una speciale tariffa agevolata che disciplinava altresì, in sede di prima applicazione, quelli che sono, in gran parte, i criteri poi recepiti come regola generale per il Canone Unico.

Tuttavia, l'ambito di applicazione della disposizione del comma 831 risulta diversamente circoscritto e definito rispetto alla previgente previsione da cui si discosta per alcuni aspetti sostanziali.

In primo luogo l'operatività della norma è limitata alla "distribuzione ed erogazione di energia elettrica" e non anche alla produzione di energia. Sul punto la disposizione sembra recepire l'insegnamento della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, V, 15 luglio 2013, n. 3810) secondo cui occorre distinguere tra soggetti occupanti che svolgono attività di erogazione di pubblici servizi e soggetti che diversamente svolgono attività di produzione e trasporto di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili; nel primo caso sussiste il servizio pubblico, mentre nel secondo caso si tratta di un'attività che si pone come presupposto della successiva attività di erogazione del servizio di energia, con la conseguenza che non rientra nell'ambito della disciplina di agevolazione per occupazioni di interesse pubblico.

Ed invero il regime derogatorio presuppone, dal punto di vista soggettivo, che il soggetto occupante le aree pubbliche svolga attività di erogazione dei pubblici servizi (e nella previgente formulazione normativa anche alle attività agli stessi strumentali) e, dal punto di vista oggettivo, che l'attività di erogazione sia in atto, posto che il canone va commisurato al numero delle utenze

La ratio dell'agevolazione in parola si ricollega alla peculiarità dell'attività che viene svolta attraverso l'occupazione di aree pubbliche (erogazione di servizi pubblici o attività strumentale a questi ultimi) ed alla utilità che così è assicurata direttamente ai cittadini (utenti), solo in tal modo trovando ragionevole giustificazione il sacrificio imposto al potere impositivo dell'amministrazione locale ed alle sue entrate finanziarie (Cons. Stato, V, 04 dicembre 2020, n. 7696),

Il legislatore, considerandola una questione di interesse generale non affrontabile in maniera compiuta a livello locale ha così effettuato, direttamente a livello normativo, una comparazione e una non irragionevole composizione degli interessi pubblici in gioco (quello dell'ente locale, di ricavare un'entrata dall'utilizzazione dei suoi beni pubblici e quello dei cittadini all'utilità derivante dall'erogazione di servizi pubblici), sottraendo la relativa valutazione all'ente impositore.

Sotto altro profilo poi l'attività di "produzione e trasporto" dell'energia prodotta è ontologicamente diversa da quella di erogazione e distribuzione dell'energia, giacché solo la seconda viene svolta direttamente in favore direttamente dei cittadini e quindi ai fini della norma, può essere effettivamente considerata un servizio pubblico, mentre la prima non èrivolta, direttamente ed esclusivamente, ma solo eventualmente ai cittadini, quali utenti,trattandosi soltanto di un'attività presupposta alla successiva attività di erogazione del serviziodi energia (che d'altra parte, com'è intuibile, non deve avere necessariamente come destinatarii cittadini).

Né sotto ulteriore profilo ancora può ammettersi un'interpretazione estensiva della norma: infatti, dal punto di vista sistematico essa ha natura derogatoria alle regole generali di determinazione della tariffa dovuta, cosa che ne impone una lettura ed interpretazione rigorosamente conforme al suo tenore letterale, senza ulteriori possibilità di applicazioni analogiche o di interpretazioni estensive.

Si potrebbe obiettare, a contrario, che il comma 831 utilizza una disposizione di ampia portata prevedendo che "il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione (…)".

Tuttavia la previsione "anche in via mediata" si riferisce all'utilizzo della infrastruttura nella fase di distribuzione ed erogazione del servizio pubblico e non nella fase di produzione.

Tale interpretazione è confermata dalla modificata operata dal comma 848 dell'articolo 1 della l 178/2020 che ha previsto la soggezione ad autonoma obbligazione per ciascuno degli utilizzatori dell'infrastruttura eliminando il diritto di rivalsa del soggetto tenuto nei confronti degli altri utilizzatori.

Un'altra argomentazione potrebbe fondarsi sulla previsione che "Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete".

In questo modo, volendo interpretare la norma in maniera letteralmente estensiva rientrerebbero nella disposta "ricomprensione/esenzione" tutti gli impianti funzionali all'erogazione del servizio in rete e quindi anche quelli funzionali alla produzione ed al trasporto fino alla distribuzione.

Tuttavia la diretta riconducibilità al servizio a rete dell'occupazione funzionale alla produzione ed al trasporto dell'energia dal luogo di produzione a quello di distribuzione sembra difficilmente dimostrabile. Infatti una volta prodotta e trasportata l'energia diventa arduo dimostrare quali utenti la stessa abbia servito direttamente servito e quindi viene a mancare l'elemento di collegamento con il criterio individuato dal legislatore per definire la strumentalità dell'occupazione.

La delineata specialità della previsione agevolativa in questione, esclude quindi che l'attività di produzione e trasporto di energia possa essere "sic et simpliciter" fatta rientrare nell'ambito della attività strumentale ai servizi pubblici, trattandosi di attività del tutto autonome e separate tra loro, anche dal punto di vista economico.

Ne discende che, nell'esercizio della potestà regolamentare dell'ente, l'occupazione con cavi e condutture funzionale al trasporto dell'energia elettrica deve essere assoggettata al regime ordinario ovvero ad un diverso regime, che può ben essere ritenuto meritevole, per la sua pubblica utilità, di una riduzione tariffaria rispetto alle ordinarie previsioni.

*a cura dell'Avv. Tommaso Ventre, Ph.D Professore aggregato di Governance dei tributi locali e Fiscalità degli enti locali presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, Dottore Commercialista e Revisore Legale


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