Niente Tfr ai Vigili del fuoco volontari per l'assenza di un rapporto di lavoro subordinato
Pubblico impiego - Volontari del corpo dei vigili del fuoco - Rapporto di lavoro subordinato - Esclusione - Rapporto di servizio - Configurabilità - TFR - Non spetta
Non può essere qualificato di natura subordinata il rapporto che intercorre tra la Pa e il vigile del fuoco volontario in quanto tra le parti si instaura solo una dipendenza funzionale connessa al rapporto di servizio, che si giustifica in ordine delle esigenze straordinarie collegate ad aventi eccezionali e di durata ed entità non prevedibili che i vigili del fuoco volontari sono chiamati a soddisfare. Pertanto nulla è dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto in quanto il diritto alla sua percezione discende dalla necessaria cessazione di un rapporto di lavoro subordinato, non configurabile nella fattispecie. (Il collegio ha revocato il decreto ingiuntivo che obbligava il Ministero dell'interno a corrispondere una somma a titolo di TFR a un impiegato volontario discontinuo assunto sulla base di numerosi contratti a tempo determinato).
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 13 gennaio 2021, n. 439
Pubblico impiego - Volontari del corpo dei vigili del fuoco - Rapporto di lavoro a tempo determinato - Esclusione - Rapporto di servizio - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze
Il rapporto tra Vigili Volontari ed ente pubblico si traduce in un mero legame funzionale basato sull'atto amministrativo unilaterale del richiamo in servizio per esigenze eccezionali, adottato nell'esercizio di una pubblica funzione e per un prevalente interesse pubblico, rispetto al quale il Vigile volontario non vanta nessuna posizione di diritto soggettivo al richiamo in servizio temporaneo. La tipologia dei rapporti di servizio - esclusa dalla fattispecie dell'impiego con la pubblica amministrazione per l'assenza della modalità concorsuale di reclutamento - si legittima nel concetto di "bisogno" per esigenze eccezionali, da valutarsi discrezionalmente dall'amministrazione (Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004, articolo 1, comma 3) e non nel rapporto di subordinazione gerarchica, il quale presupporrebbe, anche qualora limitato a periodi determinati e per esigenze suppletive, un vincolo continuativo tra le parti, insussistente con la figura del Vigile del Fuoco Volontario. L'assenza di tale vincolo di subordinazione tra il Volontario e la pubblica Amministrazione, inteso nel senso sopra descritto, fa sì che venga, quindi, a mancare il presupposto fondante per la maturazione del diritto al godimento del trattamento di fine rapporto.
Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 10 marzo 2020, n. 6782
Pubblico impiego - Volontari del corpo dei vigili del fuoco - Rapporto di lavoro a tempo determinato - Esclusione - Rapporto di servizio - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze
Deve essere esclusa la natura subordinata del rapporto tra la pubblica amministrazione ed il personale volontario del Corpo dei vigili del fuoco, per l'esercizio di funzioni straordinarie e collegate ad eventi di natura eccezionale e di durata ed entità imprevedibili, consistendo in una dipendenza di carattere meramente funzionale, o che possa assimilarsi al rapporto di lavoro subordinato del tipo di quello intercorrente con i lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto disciplinato dalla legge, dovendosi invece qualificare come mero rapporto di servizio. (Nella fattispecie la Corte ha escluso il diritto al pagamento del TFR per l'attività di vigile del fuoco volontario svolta sulla base di contratti a termine delle durata di 20 giorni ciascuno)
Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 6 luglio 2018, n. 17914
Impiego pubblico – rapporto di lavoro – Lavoro subordinato - Volontari del corpo dei vigili del fuoco - Esclusione - Fondamento - Conseguenze
Tra i volontari del Corpo dei Vigili del fuoco e la P.A. non può sussistere un rapporto di lavoro a tempo determinato trattandosi di personale che svolge una funzione non suppletiva ma emergenziale, collegata ad eventi eccezionali e di durata ed entità non prevedibili, sicché gli stessi non ricadono nell'ambito di applicazione dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, né possono rivendicare una stabilizzazione o chiedere, in alternativa, il risarcimento del danno ex art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza 15 luglio 2016, n. 14467
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