No all’affidamento terapeutico di chi non è tossicodipendente al momento dell’istanza
Al centro della misura alternativa c’è la necessità di cura del condannato connesso alla previsione positiva che il percorso è idoneo a prevenire la commissione di altri reati
No alla misura alternativa dell’affidamento in prova a fini terapeutici se le condizioni di salute del condannato - al momento della presentazione dell’istanza - escludono il permanere di una dipendenza da sostanze stupefacenti o alcoliche. Infatti, la cura di chi è in espiazione di una pena detentiva è elemento essenziale della finalità, di prevenzione dalla commissione di ulteriori reati, perseguita da questa tipologia di misura alternativa al carcere.
Anche se l’assenza dello stato di tossicodipendenza è centrale nel giudizio di inidoneità della misura vi sono altri elementi essenziali indicativi di tale inadeguatezza.
La Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 2922/2025 - ha rigettato le doglianze del ricorrente contro il diniego di concessione della misura alternativa da parte del giudice di sorveglianza.
La finalità preminente dell’affidamento terapeutico, cioè la prevenzione di condotte devianti da parte del condannato, veniva ritenuta non perseguibile se - come nel caso concreto - il soggetto al momento dell’istanza è da considerarsi pericoloso in base all’osservazione e ai dati raccolti dal giudice. Infatti, il carattere proficuo del trattamento terapeutico riposa sulla concreta collaborazione del soggetto tossicodipendente, che è esclusa in radice dalla sua pericolosità.
L’esame della personalità deve fondarsi su dati oggettivi provenienti dall’osservazione delle condotte precedenti e susseguenti il reato per cui vi è stata condanna al fine di valutare il processo di revisione critica indispensabile per affermare il reinserimento sociale del soggetto.
Pericolosità o prognosi negativa rispetto all’obiettivo di prevenzione dei reati e del reinserimento sociale della persona sono quindi fattori che legittimano il rigetto dell’istanza di affidamento terapeutico per la persona asseritamente tossicodipendente, ma preminente è l’impossibilità di perseguire attraverso la permanenza in comunità terapeutica il recupero nosografico a fronte di condizioni di salute del condannato che depongono per l’assenza di uno stato di tossicodipendenza ancora in atto.