Penale

No all’ascolto delle telefonate tra i figli e l’altro genitore se non si prova la necessità

La scriminanate dell’esercizio del diritto/dovere di vigilanza sul minore deve essere valutata in base alla situazione precedente la comunicazione registrata dal vivavoce del telefono

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di Paola Rossi

L’ascolto e la registrazione da parte della madre di conversazioni telefoniche in vivavoce tra il figlio minore e il padre separato è reato, che è però scriminato dall’esercizio legittimo del potere che discende al genitore dal diritto/dovere di vigilanza sulla prole. La scriminante va però valutata ex ante e non esclusivamente in base al contenuto emerso delle conversazioni ascoltate “fraudolentemente”.

Per cui la condotta di intrusione sanzionata a norma dell’articolo 671 del Codice penale perde la sua rilevanza penale solo quando questa è agita in stato di necessità (articolo 54 del Cp) e a tutela del minore (articolo 51 del Cp).

La Corte di cassazione penale, pur a fronte del parere del procuratore a favore dell’accoglimento con rinvio del ricorso lo ha rigettato con la sentenza n. 7470/2024. La decisione ha preso atto dell’intervenuta prescrizione e ha rinviato al giudice civile la decisione sulle statuizioni impugnate dalla parte civile.

La ricorrente riteneva sbrigativa la decisione del giudice di merito che aveva stigmatizzato la situazione familiare come caratterizzata da un’alta conflittualità tra i due ex coniugi. Ciò che rendeva entrambe le figure genitoriali responsabili per le eventuali condotte illecite quale quella della ricorrente di ascolto e registrazione delle conversazioni tra il marito separato e la figlia di soli dieci anni. La ricorrente aveva poi fatto rilevare che effettivamente i toni del padre della bimba fossero connotati da una smaccata prevaricazione. Sul punto la Corte - oltre a far rilevare che in sede di legittimità non è rivalutabile il giudizio di merito - respinge l’argomento difensivo della donna precisando che il suo intervento di incursione nelle conversazioni del figlio può ritenersi scriminato solo con l’accertamento della situazione, precedente l’ascolto e le risultanze di esso, da cui emerga un rischio per la tutela del minore e dei suoi diritti. La telefonata ascoltata dal vivo dalla madre della bambina e anche registrata in effetti si era svolta in epoca in cui il padre chiedeva al giudice civile il collocamento presso di sé della figlia minore. Eventualità che -come affermato dalla madre/ricorrente - andava scongiurata anche alla luce del comportamento unilateralmente aggressivo e prevaricatore dell’ex marito, ciò avrebbe giustificato il diritto, ma soprattutto il dovere di acquisire conoscenza delle conversazioni tra padre e figlia. Tema del ricorso però che sconfina nel merito ed è quindi non spendibile in Cassazione. Anche se nella breve sentenza dei giudici della Suprema corte non emerge un esame di legittimità sulla corretta e realmente eseguita disamina da parte del giudice di merito sulla situazione in cui si trovava la madre prima di procedere all’ascolto della telefonata, per valutarne i profili di non punibilità.

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