Civile

No al concordato che prevede il pagamento dei chirografari prima della soddisfazione integrale dei privilegiati

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di Patrizia Maciocchi

In caso di privilegio generale su beni mobili incapienti, rispetto al credito dei titolari del diritto di prelazione, quest'ultimo non potrà essere ulteriormente falcidiato a beneficio dei chirografari. La Corte di Cassazione con la sentenza 10884, respinge il ricorso della società contro la dichiarazione di fallimento, scattata in conseguenza dell'inammissibilità della domanda di concordato preventivo. Alla base del no al piano, c'era il trattamento previsto per ciascuna classe di creditori che, ad avviso della Corte d'appello, alterava l'ordine delle cause legittime di prelazione. La proposta prevedeva, infatti, la soddisfazione integrale dei crediti di lavoro, , il 50% dei privilegiati e il 12,61 dei crediti in chirografo. Per i giudici territoriali non era possibile soddisfare i crediti di rango inferiore senza prima soddisfare per intero quelli di grado “superiore”. E la Cassazione condivide. La Suprema corte precisa tuttavia che non è escluso che i creditori chirografari possano essere soddisfatti anche in presenza di beni oggetto di privilegio generale che risultino insufficienti a soddisfare interamente i privilegiati: Ciò accadrà – si legge nella sentenza – ove essi abbiano la possibilità di concorrere su beni immobili oppure in presenza della cosiddetta finanza esterna”. Ovviamente, precisa la Cassazione, la parte utile dei beni immobili deve essere quella non destinata a garantire i creditori che hanno su questi un titolo di prelazione.

Corte di cassazione - Sezione I – Sentenza 8 giugno 2020 n.10884

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