Famiglia

No al mantenimento dei nonni se i nipoti possono avere il reddito di cittadinanza

Lo ha precisato la I sezione della Cassazione con l'ordinanza 10450/2022

di Camilla Insardà

L'ordinanza del 31 marzo 2022 n. 10450 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione consente di riflettere sul ruolo degli ascendenti nel mantenimento dei nipoti maggiorenni economicamente non autosufficiente, anche in relazione alla misura del reddito di cittadinanza di cui al Decreto Legge 4/2019, convertito dalla Legge 26/2019.
Facendo applicazione analogica della propria giurisprudenza in punto di mantenimento della prole maggiorenne finanziariamente non indipendente e di assegnazione della casa familiare, il Collegio ha cassato con rinvio la decisione della Corte d'Appello di Salerno, con la quale era stato confermato il rigetto della domanda di revoca dell'assegno ex articolo 148 c.c., avanzata dal nonno di due ragazzi trentenni, in quanto basata su un errato apprezzamento dei presupposti dell'obbligo in parola in capo agli ascendenti e delle attuali disposizioni dettate in materia socio-assistenziale.

Diritto dovere di mantenere la prole
Com'è noto, il diritto-dovere di mantenere la prole trova il proprio fondamento nell'articolo 30 della Costituzione, che impone ad entrambi i genitori di provvedere in tal senso, per il solo fatto della procreazione e a prescindere dall'esistenza di un vincolo matrimoniale.
Tale obbligo spetta a ciascuno in maniera autonoma e concorrente, proporzionalmente alle proprie condizioni economiche e viene più volte ribadito anche dal Codice Civile, agli articoli 147, 148, 315 bis e 316 bis. Ciononostante, può accadere che un genitore non possa – o non voglia – adempiere ai propri impegni, dovendo allora l'altro caricarsi del compito di provvedervi integralmente, mediante il ricorso a tutte le proprie risorse finanziarie e professionali per garantire il soddisfacimento delle primarie esigenze dei figli, facendo comunque salva la possibilità di citare in giudizio la controparte, al fine di ottenere una quota proporzionata alle disponibilità.

Il ruolo dei nonni
Citando la propria passata giurisprudenza, fra cui le decisioni nn. 20509/2010 e 10419/2018, la Prima Sezione ha precisato che gli ascendenti di entrambi i lati sono obbligati a fornire i mezzi necessari solamente in via subordinata e sussidiaria rispetto ai genitori, i quali devono trovarsi nell'oggettiva impossibilità di provvedere ai figli e non possono pretendere alcun contributo economico qualora uno dei due sia in grado di adempiere.

Mantenimento e diritto agli alimenti
Un altro aspetto che emerge dall'ordinanza 10450/2022 riguarda la differenza tra mantenimento e diritto agli alimenti. Come ha spiegato la Cassazione nella decisione 17089/2013, il primo concetto non riguarda esclusivamente gli aspetti alimentari (detti anche "obblighi alimentari di mantenimento", per distinguerli dalle prestazioni ex articolo 433 c.c.), ma coinvolge ogni aspetto utile alla realizzazione di una "stabile organizzazione domestica". Diversamente, gli alimenti (od "obblighi alimentari puri") sono diretti al soddisfacimento di basilari esigenze di vita e sono strettamente connessi allo stato di bisogno e alla mancanza di mezzi di sussistenza.
Costituisce principio consolidato quello per cui l'obbligo di mantenimento non viene meno al compimento della maggiore età della prole, essendo necessario che essa abbia raggiunto la propria indipendenza economica o che sia stata messa nelle effettive condizioni di poterla ottenere, in relazione alle proprie aspirazioni, alle potenzialità e alle condizioni del mercato del lavoro. Poiché tale onere non può gravare sul genitore a tempo indeterminato, la giurisprudenza – citata altresì dall'ordinanza in commento – ha da tempo affermato la necessità che il giudice operi una valutazione delle circostanze concrete, tenendo conto dell'età dei beneficiari del mantenimento, delle loro ambizioni e dei loro progetti educativi e formativi, i quali costituiscono una sorta di ragionevole limite temporale degli obblighi economici in capo ai familiari.
Logica e speculare conseguenza è che si possano delineare profili di colpa in capo al figlio maggiorenne che, nonostante il raggiungimento di un'adeguata maturità psico-fisica e degli obiettivi didattici e/o professionali, non si sia volontariamente messo in una condizione di autonomia economica. Tale assunto può essere benissimo applicato nel caso in cui, pur avendo l'ordinamento statale messo a disposizione misure di sostegno sociale e di contrasto alla povertà – come il reddito di cittadinanza di cui al menzionato Dl 4/2019 convenrtito dalla legge 26/2019 – il beneficiario del mantenimento non se ne avvalga, pur avendo i requisiti per ottenerle.
I fatti narrati nell'ordinanza 10450/2022 corrispondono perfettamente al quadro normativo e giurisprudenziale sopra descritto: nell'accogliere il ricorso, infatti, il Collegio ha ritenuto opportuno dare il massimo rilievo al profilo temporale – essendo trascorsi parecchi anni dall'ordinanza di riconoscimento del diritto al mantenimento dei nipoti - , all'età dei beneficiari – avendo i due nipoti più di trent'anni – e alla loro concreta situazione ed effettive possibilità per raggiungere l'indipendenza economica – in quanto dotati entrambi della necessaria maturità psicofisica e dei requisiti per accedere al reddito di cittadinanza e ad altre misure.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©