Civile

No alla mediazione se la negoziazione assistita è obbligatoria

Per il Tribunale di Roma c’è prevalenza solo nei casi in cui sono entrambe condizioni di procedibilità della domanda

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di Marco Marinaro

Nelle controversie per cui la negoziazione assistita è obbligatoria, mentre non è obbligatoria la mediazione, non rientra nel potere delle parti scegliere tra l’una e l’altra, ma occorre esperire la negoziazione assistita, a prescindere dalla loro potenziale efficacia. Sono le conclusioni cui giunge il Tribunale di Roma (estensore Franco) con la sentenza 15716 dell’8 ottobre 2021, pronunciata in un giudizio di responsabilità per danni da custodia.

Nel caso sottoposto all’esame del giudice, il danneggiato aveva chiamato in giudizio il Comune per ottenere il risarcimento, affermando di essere inciampato e caduto scendendo dal marciapiede a causa del “disassamento” del pavimento stradale per radici di alberi, reso scivoloso dalla pioggia e coperto da molte foglie.

Il danneggiato non aveva ottemperato all’ordine del giudice di procedere alla negoziazione assistita (condizione di procedibilità della lite, essendo stato chiesto il risarcimento del danno per un importo inferiore a 50mila euro), ma aveva avviato la procedura di mediazione che si era conclusa con esito negativo.

Il tribunale, nel valutare se si potesse considerare assolta la condizione di procedibilità a seguito dell’esperimento del tentativo di mediazione in luogo della procedura di negoziazione assistita obbligatoria, è giunto alla conclusione negativa e ha dichiarato l’improcedibilità della domanda.

In motivazione, il giudice rileva come il legislatore abbia dato prevalenza alla mediazione rispetto alla negoziazione assistita soltanto per le liti nelle quali siano entrambe obbligatorie: così, se una controversia rientra tanto tra quelle per cui è previsto l’obbligo di mediazione, quanto l’obbligo di negoziazione assistita, chi intende agire in giudizio deve proporre solo la domanda di mediazione, mentre la negoziazione perde il carattere di obbligatorietà.

Invece, si legge nella sentenza, «ove la mediazione non sia obbligatoria, mentre lo sia la negoziazione assistita, non rientra nel potere delle parti scegliere una piuttosto che l’altra, ma esse sono obbligate a esperire la negoziazione assistita, indipendentemente dalla potenziale efficacia dell’una o dell’altra».

Al riguardo, occorre segnalare che nell’ordinanza del 12 aprile 2021 resa dal medesimo Tribunale di Roma (estensore Moriconi) in una causa avente a oggetto il risarcimento di danni alla persona derivanti dalla circolazione stradale si perviene alla soluzione diametralmente opposta. L’ordinanza precisa infatti che «la mediazione può essere efficacemente esperita (con assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall’articolo 3 del decreto legge 132/2014) anche nei casi nei quali la legge non prevede l’esperimento obbligatorio della mediazione» (sulla scia del Tribunale di Napoli, ordinanza del 28 maggio 2018, estensore Di Vaio). Conclusione che risulta rafforzata nella mediazione demandata dal giudice, posto che mutua dalla mediazione ex lege il carattere di obbligatorietà. L’ordinanza del Tribunale di Roma giunge a queste conclusioni anche sulla base della sentenza 97/2019 della Corte costituzionale, secondo cui «la presenza di un terzo del tutto indipendente rispetto alle parti giustifica (...) le maggiori possibilità della mediazione, rispetto alla negoziazione assistita, di conseguire la finalità cui è preordinata e, pertanto, la scelta legislativa di rendere obbligatoria solo la prima, e non la seconda, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo».

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